Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1993

Altra decisione · depositata il 08/04/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3r.d. 1611/1933

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 R.D. 30

gennaio 1933, n. 1611 ("Approvazione del T.U. delle leggi e delle

norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello

Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato") promosso con

ordinanza emessa il 14 luglio 1992 dal Pretore di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Zampiero Fabio e l'Ente Ferrovie

dello Stato, iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso della controversia di lavoro tra Zampiero

Fabio e l'ente Ferrovie dello Stato, quest'ultimo costituitosi a

mezzo di un proprio funzionario depositando una memoria difensiva, il

Pretore di Venezia, con ordinanza del 14 luglio 1992, ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento

agli artt. 24, 32, comma 5, e 3 Cost. - dell'art. 3 R.D. 30 gennaio

1933 n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme

giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e

sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) nella parte in cui

prevede che le amministrazioni dello Stato possono - intesa

l'Avvocatura dello Stato - essere rappresentate dai propri funzionari

nei giudizi innanzi al pretore per sospetta violazione sia del

diritto di difesa (perché, ammettendo indiscriminatamente per tutte

le materie affidate alla competenza del pretore la rappresentanza in

giudizio delle amministrazioni dello Stato a mezzo di propri

funzionari, senza i limiti previsti dalla legge processuale, non si

assicura alle stesse un adeguato patrocinio); sia della prescrizione

dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale

(perché in generale, nell'ipotesi suddetta, viene consentito

l'esercizio dello jus postulandi senza il previo esame di Stato); sia

del principio di eguaglianza (per essere ingiustificatamente

prevista, per le amministrazioni dello Stato, una disciplina

differenziata della rappresentanza in giudizio nelle controversie

innanzi al pretore);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata non fondata;

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione l'ente

Ferrovie dello Stato è stato trasformato in società per azioni (v.

delibera CIPE 12 agosto 1992 in attuazione del d.l. 5 dicembre 1991

n. 386, convertito in legge

29 gennaio 1992 n. 35) e che ciò può incidere sulla possibilità

che la difesa in giudizio di quest'ultima continui ad essere svolta

dall'Avvocatura di Stato e quindi sulla ulteriore applicabilità

della relativa disciplina;

che la questione di costituzionalità, come prospettata dal

giudice rimettente, presuppone che trovi applicazione il patrocinio

dell'Avvocatura di Stato, la cui normativa è oggetto di censura;

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano

restituiti al giudice a quo perché verifichi se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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