Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/04/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), promosso con

ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dalla Corte dei conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da

Angelo Scaletta, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 20 febbraio 1991 (R.O. n. 694

del 1991) la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in quanto nel

disporre la non cumulabilità dell'indennità integrativa speciale

connessa a retribuzione da attività lavorativa con quella inerente a

trattamento di pensione, prevede comunque l'integrazione al minimo

della pensione, mentre non la prevede per il caso in cui il

pensionato non presti attività lavorativa, ma goda di un doppio

trattamento pensionistico;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 172 del 1991, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della

legge 21 dicembre 1978, n. 843 "nella parte in cui non prevede che

anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando

vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba farsi

salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione

previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti";

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 della l. 21 dicembre 1978,

n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei

conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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