Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma

7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per

il risanamento della finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, promosso con

ordinanza emessa il 25 maggio 1999 dal Tribunale di Reggio Calabria

nel procedimento civile vertente tra Laganà Paola ed altri e il

comune di Villa San Giovanni, iscritta al n. 119 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso del procedimento civile - promosso, al

fine di ottenere il risarcimento del danno in misura pari al valore

commerciale del terreno, dai proprietari di un suolo agricolo

occupato nel mese di febbraio del 1988 dal comune di Villa San

Giovanni, che lo aveva destinato ad ampliamento del locale cimitero,

senza porre in essere alcun atto espropriativo - il Tribunale di

Reggio Calabria, ritenendo applicabile anche alle aree agricole, per

il suo carattere onnicomprensivo, la disposizione - introdotta

dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica) - del comma 7-bis

dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure

urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, ha sollevato, con

ordinanza del 25 maggio 1999 (r.o. n. 119 del 2001), questione di

legittimità costituzionale di tale disposizione, la quale prevede

che "in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di

pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si

applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione

dell'indennità di cui al comma 1" (semisomma del valore venale del

bene maggiorata del dieci per cento), "con esclusione della riduzione

del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì

aumentato del 10 per cento", proprio nella parte in cui essa si

applicherebbe anche ai suoli agricoli;

che, ad avviso del giudice a quo tale disciplina si porrebbe

in contrasto anzitutto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, per

la sua irragionevolezza, ravvisabile nella circostanza che essa

prevede un trattamento deteriore rispetto a quello stabilito

dall'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che fissa il

criterio di commisurazione della indennità di espropriazione sulla

scorta del valore agricolo con riferimento alle colture

effettivamente praticate sul fondo espropriato;

che la norma denunciata apparirebbe, sempre secondo il

collegio rimettente, inconciliabile altresì con l'art. 97 della

Costituzione, finendo per costituire incentivo alla violazione della

procedura stabilita in tema di espropriazione;

che, al riguardo, si richiamano, nell'ordinanza del

Tribunale, le considerazioni svolte dalla sentenza della Corte

costituzionale n. 369 del 1996, che aveva dichiarato la

illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis il quale

aveva sancito la equiparazione della misura del risarcimento del

danno da occupazione illegittima all'indennizzo espropriativo;

considerazioni che, nella specie, assumerebbero pregnanza

ancora maggiore, avuto riguardo al rilievo che la norma censurata,

nella interpretazione accoltane dal giudice a quo che ne estenderebbe

l'applicabilità anche ai suoli agricoli, consentirebbe addirittura

una differenziazione in peius in danno del privato proprietario di

aree agricole, che subisca la occupazione, rispetto a quello che

subisca una regolare procedura espropriativa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

che ha concluso per la inammissibilità o l'infondatezza della

questione, non condividendo la opzione ermeneutica del giudice a quo

invero accolta da alcune decisioni della Cassazione precedenti la

ordinanza, ma smentita da numerose sentenze successive;

che secondo l'Avvocatura dello Stato, il Tribunale

rimettente, in considerazione proprio di quegli aberranti effetti

derivanti dalla esegesi prescelta, avrebbe dovuto escluderne la

validità ed approfondire l'indagine ermeneutica nella direzione

opposta.

Considerato che l'ordinanza di rimessione si basa su un

presupposto completamente e palesemente erroneo, che coinvolge tutto

il ragionamento sulla scelta tra le diverse possibili interpretazioni

della norma denunciata ai fini della concreta applicabilità della

stessa norma nel giudizio a quo riguardante terreni agricoli, di modo

da renderlo carente nella motivazione per quanto riguarda la

rilevanza;

che, innanzitutto, il richiamo operato nell'ordinanza alla

interpretazione della Cassazione con sentenza 24 luglio 1998 -

rectius: 1997 - n. 6912, considerata come una sorta di diritto

vivente, che andava in contrario avviso rispetto ad una precedente

pronuncia della stessa Corte di cassazione del 3 marzo 1998, n. 2336

(in realtà successiva), risulta superato dall'ormai costante

indirizzo interpretativo, anche della stessa Corte di cassazione, nel

senso della bipartizione del trattamento differenziato

dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili da una

parte, e per i suoli agricoli o comunque non edificabili dall'altra,

e conseguentemente anche per l'indennizzo in caso di occupazioni

senza titolo;

che la scelta interpretativa (viziata e carente nella

motivazione e palesemente implausibile) operata dal giudice a quo non

tiene conto del sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale (Cass.

n. 2336 del 1998; n. 5893 del 1998; n. 1090 del 2000, confermato

anche dagli artt. 43, comma 6, e 55 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di espropriazione per pubblica utilità"; v. anche, sulla

dicotomia, ai fini dell'indennità, tra aree edificabili ed aree

agricole, Cass., Sezioni unite, n. 172 del 2001) e finisce per essere

contraddittoria con le premesse da cui parte (tutela della proprietà

e del principio ricavabile dall'art. 3 della Costituzione),

comportando - in maniera del tutto irragionevole e con una soluzione

dagli effetti aberranti ed in contrasto con la tutela che si voleva

conseguire - per il proprietario di fondo agricolo danneggiato dal

fatto illecito della pubblica amministrazione un trattamento

palesemente deteriore rispetto a quello del proprietario privato del

bene in base ad un titolo legittimo e a procedura regolare;

che le carenze e le contraddittorietà nel ragionamento

dell'ordinanza di rimessione risultano confermate dalla mancata presa

in considerazione sia delle pronunce di questa Corte successive al

1996, proprio in relazione alla norma denunciata (sentenza n. 148 del

1999; ordinanze n. 208 e n. 396 del 1999 e, per quanto riguarda il

calcolo delle indennità di espropriazione per aree agricole,

ordinanza n. 444 del 2000), sia del principio secondo il quale, tra

una pluralità di scelte interpretative, ogni giudice è tenuto ad

adottare quella conforme al dettato costituzionale (ordinanze n. 277

del 2000; n. 147 del 1998 e n. 63 del 1989);

che pertanto deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 7-bis, del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica) convertito, con modificazioni,

nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e

97 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari