Corte costituzionale

Ordinanza n. 157/2000

Altra decisione · depositata il 24/05/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4,

della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla

dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio), promosso

con ordinanza emessa il 6 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo

regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sul

ricorso proposto da Esposito Adriana Stella contro la Regione

Calabria ed altro, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Esposito Adriana Stella e del

Consiglio della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Silvio Dattola per il Consiglio della Regione

Calabria.

Ritenuto che una partecipante alla selezione riservata per

l'assunzione da parte del Consiglio regionale della Calabria ha

impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale della

Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - la deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza dello stesso Consiglio, con la quale era

stata dichiarata non idonea, per mancanza del requisito del periodo

lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 maggio 1993 (1050

ore anziché 3744 ore), investendo con i motivi la sua esclusione ed

i criteri di valutazione del servizio prestato, nonché la procedura

seguita per l'esclusione;

che il Tribunale amministrativo regionale della Calabria -

sezione staccata di Reggio Calabria -, con ordinanza emessa il

6 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 51, 3 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 maggio

1996, n. 8, nella parte in cui stabilisce che successivamente alla

rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione

dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a

ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in

materia di assunzioni, con riserva a favore del personale che abbia

comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla

data del 31 maggio 1993 presso il Consiglio regionale;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte

privata, che ha condiviso le ragioni addotte dal giudice a quo nella

ordinanza di rimessione, nonché il Consiglio della Regione Calabria,

che ha concluso per la infondatezza della questione;

che il 28 marzo 2000 il Consiglio regionale della Calabria ha

presentato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già

rassegnate;

che in sede di discussione orale la difesa del Consiglio

regionale si è richiamata ad una sopravvenuta legge regionale

3 marzo 2000, n. 6, con interpretazione autentica dell'art. 27, comma

4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, oggetto del presente

giudizio, prospettando, tra l'altro, la cessazione della materia del

contendere.

Considerato che, in epoca successiva alla ordinanza di

rimessione, è stata approvata e pubblicata la legge regionale

3 marzo 2000, n. 6, con interpretazione autentica dell'art. 27, comma

4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, oggetto del presente

giudizio;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti

al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce

dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, cui fa riferimento

l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a quo;

che, con l'occasione, il giudice a quo potrà anche

verificare la completezza del contraddittorio in relazione agli

effetti sull'intera selezione concorsuale della questione di

legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal medesimo giudice,

risultando da tempo intervenuta la conclusione della procedura con la

graduatoria della selezione e l'individuazione dei soggetti portatori

di posizione qualificata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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