Corte costituzionale

Ordinanza n. 157/1992

Altra decisione · depositata il 02/04/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto

comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 della legge 2

maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24,

integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n.

576, concernente la riforma della previdenza forense), promosso con

ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dal Tribunale di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Cassa Nazionale di Previdenza ed

Assistenza Avvocati e Procuratori e Romano Luigi, iscritta al n. 602

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza

ed Assistenti Avvocati e Procuratori e di Romano Luigi nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Luigi Romano per Romano Luigi e Annibale Marini

per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e

Procuratori e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel procedimento civile tra

l'avv. Luigi Romano e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza

Avvocati e Procuratori, con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 (R.O.

n. 602 del 1991), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge n. 576 del

1980, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175,

nella parte in cui, per gli iscritti alla detta Cassa, non prevede il

diritto di riscattare i periodi di durata del corso legale degli

studi universitari e del servizio militare, al fine di raggiungere

l'anzianità minima necessaria per conseguire la pensione di

anzianità;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato

l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di

trattamento che si verificherebbe rispetto agli appartenenti ad altre

categorie professionali (quali, per es. gli ingegneri e gli

architetti) e, all'interno della stessa categoria forense, tra coloro

che, per aver prestato il servizio militare, hanno ritardato la

iscrizione all'albo e coloro che, non essendo soggetti a tale obbligo

(donne ed inabili), vi si sono iscritti appena conseguitane la

possibilità;

che nel giudizio si sono costituiti la parte privata, che ha

concluso per l'accoglimento della questione, e la Cassa di

Previdenza, che ha concluso per la non fondatezza della questione;

Considerato che è intervenuta la legge 11 febbraio 1992, n. 141,

la quale, all'art. 24, ha disciplinato ex novo il riscatto di cui

trattasi;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice

remittente per il riesame della rilevanza della questione alla

stregua della nuova legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari