Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,

e 8, quarto comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento

dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e

responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa

il 30 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Aosta sul ricorso proposto da Carrozza Ruggiero contro l'Intendenza

di Finanza di Aosta, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Aosta,

con ordinanza 9 febbraio 1989 (R.O. n. 552 del 1988) ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, terzo comma e

8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117;

che secondo tale ordinanza l'art. 7, terzo comma, della legge

anzidetta - stabilendo che i cittadini estranei alla magistratura, i

quali concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali

rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave previsti

dall'art. 2, comma terzo, lett. b) e c) - violerebbe l'art. 3 della

Costituzione, avendo previsto per i giudici non togati un trattamento

ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per i

guidici conciliatori e i giudici popolari, i quali rispondono solo in

caso di dolo;

che l'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 -

prevedendo per gli estranei che partecipano all'esercizio della

funzione giudiziaria, che la misura della rivalsa sia calcolata in

rapporto allo stipendio iniziale annuo (al netto delle trattenute

fiscali) che compete al magistrato di tribunale ovvero, se l'estraneo

che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno

stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore

allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, in rapporto a

tale stipendio o reddito, al tempo in cui l'azione di risarcimento è

proposta - contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, essendo

irragionevole che lo Stato possa rivalersi nella stessa misura, in

termini proporzionali, sui giudici di carriera e sugli estranei che

partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie;

che davanti a questa Corte si è costituita l'Avvocatura

generale dello Stato, la quale è intervenuta per il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo in via principale che la questione

sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e, in via

subordinata, che sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'eccezione d'inammissibilità per difetto di

rilevanza è priva di fondamento, poiché le questioni concernono

norme che, regolando la responsabilità del giudice, incidono sul suo

status e attengono alla "protezione" dell'esercizio della funzione,

nella quale i doveri si accompagnano ai diritti (cfr. la sentenza n.

18 del 1989);

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,

terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 appare manifestamente

infondata, sulla base dei principi già affermati nella citata

sentenza n. 18 del 1989, con la quale questa Corte ha ritenuto non

irragionevole che i cittadini estranei alla magistratura, i quali

concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali, siano

responsabili, a titolo di colpa, solo per i più macroscopici errori

di fatto - quali sono quelli previsti dall'art. 2, terzo comma, lett.

b) e c) - e solo a titolo di dolo per le violazioni di legge;

che parimenti, è manifestamente infondata la questione relativa

alla determinazione della misura massima della rivalsa dello Stato

nei confronti degli estranei che partecipano o concorrono a

partecipare all'esercizio della funzione giudiziaria, così come

disposta dall'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n.

117, poiché rientra nell'esercizio della discrezionalità

legislativa - non censurabile in quanto non irragionevole - la

determinazione dei limiti massimi di tale rivalsa in relazione al

reddito di lavoro complessivo dei giudici non togati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 7, terzo comma e 8, ultimo comma, della

legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari