Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1979 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile

1925, n. 473, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1974 dal

giudice del lavoro del tribunale di Enna, nel procedimento civile

vertente tra Ghirotti Mario e ISPEA - Industria sali potassici e affini

S.p.a., iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 21 aprile 1976.

Visto l'atto di costituzione della Soc. ISPEA;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15

marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, nella

parte in cui esclude dalle limitazioni dell'orario di lavoro il

personale direttivo delle aziende.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta

non fondata da questa Corte, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione, con sentenza 24 aprile 1975, n. 101;

che anche il profilo di illegittimità prospettato dall'ordinanza

del giudice a quo in riferimento all'art. 3 della Costituzione è già

stato implicitamente considerato e ritenuto non fondato da questa Corte

nella ricordata sentenza, riconoscendo che l'esigenza delle limitazioni

dell'orario di lavoro non sussiste per la speciale categoria di

prestatori di lavoro subordinato costituita da coloro ai quali è

attribuita dalla legge o dal contratto la qualifica di dirigenti,

"categoria a se stante, per caratteristiche peculiari a cui

corrispondono situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle comuni

agli impiegati ed operai, con un conseguente trattamento differenziato

sotto il profilo normativo ed economico";

che pertanto non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte

a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo Comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n.

692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sollevata

dall'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, e già decisa con sentenza 24 aprile 1975, n. 101.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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