Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 27

dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del

decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici

dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo

contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23

gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216 -

recte: 6 marzo 1992, n. 216 - (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante

autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico

dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla

sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e

all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti

economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle

altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i

contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del

personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative

carriere, attribuzioni e trattamenti economici), promosso con

ordinanza emessa il 26 ottobre 1994 dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la regione Lombardia, sul ricorso proposto da

Paladino Cesare contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 813

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Paladino Cesare nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il

riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento

pensionistico in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali

apportati da leggi sopravvenute, la Corte di conti - sezione

giurisdizionale per la regione Lombardia - con ordinanza emessa il 26

ottobre 1994, ma pervenuta alla Corte l'8 novembre 1995, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27

dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del

decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici

dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo

contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23

gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216 -

recte: 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di

spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali

dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte

costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di

giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al

personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di

polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto

di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate

nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e

trattamenti economici), nella parte in cui non prevedono un sistema

di perequazione automatica per i trattamenti pensionistici dei

dirigenti collocati a riposo anteriormente all'ottobre del 1989;

che, a parere del giudice a quo, la omessa previsione, nelle

impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai dipendenti in

servizio, di apposite norme di perequazione per i dipendenti

collocati a riposo, avrebbe determinato una irragionevole

discriminazione tra soggetti che si trovano in identica posizione

funzionale con incidenza sui principi della proporzionalità ed

adeguatezza della retribuzione alle esigenze di vita;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è

costituito, ma fuori termine, il generale Cesare Paladino;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della

questione;

Considerato che questa Corte, da ultimo con l'ordinanza n. 34 del

1996, ha già dichiarato manifestamente inammissibile identica

questione prospettata dalla stessa autorità rimettente;

che questa Corte, nel dichiarare manifestamente inammissibile la

questione, ha rilevato che nell'ipotesi di censure rivolte ad interi

testi legislativi, ove si lamenti l'irragionevole mancanza di una

norma ritenuta necessaria, non è dato al giudice a quo limitarsi ad

indicare nell'ordinanza di rimessione tutte le disposizioni del

sistema, in quanto si rende così impossibile l'identificazione delle

disposizioni cui riferire la denuncia;

che, pertanto, la questione deve essere nuovamente dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n.

413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché

in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella

legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990,

n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui

miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990,

nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),

convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21,

nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante

autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico

dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla

sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e

all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti

economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle

altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i

contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del

personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative

carriere, attribuzioni e trattamenti economici), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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