Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto

e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 26 marzo 1986 ed

il 28 maggio 1986 dal Pretore di Lucca, iscritte rispettivamente ai

nn. 543 e 542 del registro ordinanze 1987, e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44, prima serie speciale, del

21 ottobre e 43, prima serie speciale, del 14 ottobre dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Lucca con ordinanze 26 marzo 1986 (Reg.

ord. 543/83) e 28 maggio 1986 (Registro ord. 542/87) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3,

comma primo, Cost., dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18

aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per

il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella

parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto

tappo rosso è irrazionalmente punita con un minimo edittale maggiore

rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, anche per

l'inapplicabilità alla prima ipotesi della diminuente speciale del

caso di lieve entità di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, sotto il

profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità

di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece

evidenti profili di minore pericolosità e gravità;

Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi possono

essere riuniti;

che la questione sollevata con le predette ordinanze è stata

già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 171

del 1986 e manifestamente infondata con ordinanze n. 307 del 1986 e

n. 162 del 1987 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono

profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte

con le decisioni in parola;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e

sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevata, con riferimento

all'art. 3 Cost., dal Pretore di Lucca con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari