Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1982

Altra decisione · depositata il 29/07/1982 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l. 8 luglio 1974,

n. 255 (Applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 en. 1495/74

concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana), convertito in

legge 10 agosto 1974, n. 352, promossi con le ordinanze emesse il 1

luglio 1976 dal Tribunale di Vicenza, il 15 ottobre e il 10 dicembre

1976 dal Tribunale di Roma, il 7 novembre 1977 dal Tribunale di Novara,

il 7 novembre 1977 dal Tribunale di Roma, il 12 gennaio 1978 dal

Tribunale di Udine e il 25 giugno 1980 dal Tribunale di Brescia,

rispettivamente iscritte al n. 714 del registro ordinanze 1976, ai nn.

8 e 180 del registro ordinanze 1977, ai nn. 86, 125 e 213 del registro

ordinanze 1978 e al n. 742 del registro ordinanze 1981 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 59 e 141 del 1977,

nn. 109, 149 e 186 del 1978 e n. 68 del 1982.

Visti gli atti di costituzione delle Società Fonti Levissima,

Donini e Fontana Service e gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Francesco Saja;

uditi l'avv. Augusto Viscardi per la Società Fonti Levissima e

l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Ritenuto che la Commissione della Comunità economica europea, con

regolamenti del 5 aprile 1974 n. 834 e del 14 giugno 1974 n. 1495,

emanava disposizioni intese ad evitare accaparramenti di zucchero, in

previsione di un aumento di prezzo, imponendo, tra l'altro, a tutti

coloro che detenessero quella merce in Italia alle ore zero del 1

luglio 1974, l'obbligo di denuncia delle giacenze superiori a

cinquecento chilogrammi;

ritenuto che, in applicazione di questi regolamenti, in Italia

veniva emesso il decreto legge 8 luglio 1974 n. 255, poi convertito

nella legge 10 agosto 1974 n. 352, con cui veniva stabilito che i

detti detentori versassero alla Cassa conguaglio zucchero una somma da

redistribuire, sotto forma di contributo, ai produttori di

barbabietole;

ritenuto che, con sentenza del 30 ottobre 1975, in causa n. 23/75,

la Corte di giustizia delle Comunità Europee dichiarava

l'illegittimità dell'art. 6 del citato regolamento n. 834 del 1974,

per non essere state fissate con esso - in contrasto con l'art. 37 n. 2

del regolamento consigliare 18 dicembre 1967 n. 1009 - chiare norme

sostanziali di base idone e a calcolare la misura del contributo, e per

non essere state indicate le categorie dei soggetti obbligati, in

particolare non distinguendosi tra produttori di zucchero e industrie

utilizzatrici;

ritenuto che, con ordinanza del 1 luglio 1976, il Tribunale di

Vicenza sollevava questione di legittimità costituzionale del d.l. n.

255 del 1974 cit., per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto esso

disponeva lo stesso trattamento per soggetti che si trovavano in

situazioni economiche diverse, quali i produttori di zucchero e le

industrie utilizzatrici, e che la stessa questione è stata sollevata

dal Tribunale di Roma con ordinanze del 15 ottobre, del 10 dicembre

1976 e del 7 novembre 1977, e dai Tribunali di Novara, di Udine e di

Brescia con ordinanze rispettivamente del 7 novembre 1977, 12 gennaio

1978 e 25 giugno 1980;

ritenuto che i Tribunali di Roma, di Novara, di Udine e di Brescia

con le ordinanze ora citate, sollevavano altresì questione di

legittimità costituzionale della stessa norma nazionale, in quanto

attuativa di una norma comunitaria già dichiarata illegittima, per

contrasto con l'art. 5 del Trattato CE E, prescrivente agli Stati

membri di adeguare la normativa interna a quella comunitaria, e,

quindi, per contrasto con gli artt. 10 e 11 Cost.;

considerato che il regolamento della Commissione CEE del 5

dicembre 1977 n. 2680, in G.U. delle Comunità Europee del 6 dicembre

1977, L. 312/6, ha sostituito l'art. 6 del citato regolamento n. 834

del 1974, esonerando dall'obbligo di contributo le industrie

utilizzatrici di zucchero relativamente alle scorte d'esercizio,

definite come tali le giacenze necessarie ad un'attività normale di

quattro settimane (art. 1, quarto comma);

considerato che il detto regolamento è applicabile, secondo quanto

stabilito nel suo art. 2, a decorrere dal 10 aprile 1974;

rilevata la conseguente necessità che i Tribunali di Vicenza, di

Roma e di Novara procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle

questioni di legittimità costituzionale, tenendo conto delle testé

citate norme comunitarie sopravvenute;

rilevata altresì la necessità che i Tribunali di Udine e di

Brescia procedano anch'essi ad un nuovo esame della rilevanza delle

questioni di legittimità costituzionale, non avendo tenuto conto nelle

loro ordinanze delle medesime norme comunitarie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Vicenza, di Roma,

di Novara, di Udine e di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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