Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, secondo e

terzo comma, e 23, primo comma, lett. d), della legge della Regione

Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la

gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma,

della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali

emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981),

promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1987 dal Pretore di

Bologna nel procedimento civile vertente tra l'I.A.C.P. della

Provincia di Bologna e Marotta Mario ed altra, iscritta al n. 612 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46/prima Serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'I.A.C.P. di

Bologna nei confronti di Mario Marotta ed altra e avente per oggetto

la risoluzione del contratto di locazione di un alloggio popolare, il

Pretore di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lettera d), della legge

della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per

l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,

secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei

criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19

novembre 1981), nella parte in cui non prevedono il diritto alla

voltura del contratto di locazione a favore del coniuge non

contraente - cui l'autorità giudiziaria abbia assegnato la casa

coniugale in sede di separazione personale - nell'ipotesi in cui

l'altro coniuge abbia acquisito la proprietà di un alloggio

anteriormente alla separazione stessa;

che al Marotta, da tempo conduttore di un alloggio popolare

cedutogli in locazione, era stato assegnato, ai fini della cessione

in proprietà, un alloggio delle Ferrovie dello Stato nel novembre

1983, prima della separazione consensuale fra lui e la moglie,

intervenuta nell'aprile 1984 e successivamente omologata;

che secondo il giudice a quo si era così manifestata per il

Marotta l'esigenza di disporre di due alloggi ed era venuto meno "il

presupposto di fatto che giustifica la preclusione prevista" dalle

leggi statali succedutesi in materia (d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655;

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) e dall'art. 3 della legge della

Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, "e cioè la

disponibilità, da parte del medesimo soggetto, di due alloggi di

edilizia residenziale pubblica senza giustificabile motivo";

che, ad avviso dell'autorità remittente, le norme censurate si

pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto da

una parte consentono ai coniugi, una volta omologata la separazione,

la voltura del contratto di locazione di un alloggio dell'I.A.C.P. a

favore del coniuge cui sia stato attribuito dal giudice

l'appartamento ove era il domicilio coniugale e l'acquisto, da parte

dell'altro coniuge, di altro appartamento, e dall'altra fanno invece

perdere il diritto alla voltura quando altro appartamento "venga

richiesto ed ottenuto in previsione della separazione imminente";

che nel giudizio non si sono costituite parti né è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che con l'ordinanza di rimessione si prospetta una

ingiustificata disparità di trattamento fra la situazione

legittimante la voltura del contratto di locazione, in relazione

all'esistenza di due nuclei familiari, ai sensi dell'art. 19 della

legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, in

conseguenza di separazione personale dei coniugi, scioglimento del

matrimonio e cessazione degli effetti civili del medesimo, con

attribuzione giudiziale della casa coniugale al coniuge non

assegnatario dell'alloggio popolare, e una situazione, anteriore al

provvedimento giudiziale anzidetto, alla quale si vorrebbe applicato

lo stesso trattamento in considerazione del fatto che l'acquisizione

di altro alloggio popolare si assume essere stata effettuata in

previsione della separazione dal coniuge, e che quindi non possa

fungere da causa ostativa alla voltura;

che, come ognun vede, le due situazioni si presentano come

assolutamente disomogenee, giacché, fino a quando non intervenga la

separazione con attribuzione del godimento dell'appartamento al

coniuge originariamente non assegnatario, può tanto essere

scongiurata la separazione, e quindi la scomposizione in due del

nucleo familiare, attraverso una riconciliazione tra i coniugi,

quanto essere disposta l'attribuzione dell'alloggio a favore del

coniuge già assegnatario;

che, pertanto, la questione si appalesa come manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, degli

artt. 19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lettera d), della

legge della Regione Emilia- Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per

l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,

secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei

criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19

novembre 1981), sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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