Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia

abitativa), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla

Commissione Tributaria di I grado di Termini Imerese, iscritta al n.

603 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Barberio

Alfonso ed avente per oggetto un avviso di liquidazione dell'imposta

sull'incremento di valore degli immobili, più interessi e pena

pecuniaria, in relazione alla vendita di una abitazione conclusa nel

1983, la Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese con

ordinanza dell' 11 maggio 1987 (reg. ord. n. 603 del 1987) sollevava,

in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 l. 22 aprile 1982 n. 168, che esonerava

dall'invim gli incrementi di valore conseguenti all'alienazione a

titolo oneroso di abitazioni non di lusso, a condizione che

l'alienante acquistasse entro un anno altro immobile da destinare a

propria abitazione;

che la Commissione osservava come nel caso di specie il

contribuente non avesse potuto concludere l'acquisto della nuova

abitazione entro il termine ora detto, trattandosi di alloggio in

cooperativa edilizia per il quale era stato possibile compiere solo

l'atto di prenotazione ma non anche, a causa dei "tempi tecnici",

l'atto definitivo di acquisto;

che il collegio rimettente riteneva che la perdita del suddetto

beneficio fiscale per causa indipendente dalla volontà del

contribuente contrastasse con gli articoli della Costituzione sopra

richiamati e perciò impugnava l'art. 3 cit. "nella parte in cui non

estende le agevolazioni fiscali ai cittadini, quali i soci di

cooperative edilizie che abbiano già prenotato entro un anno dalla

precedente alienazione, o fino al 31 dicembre 1983, l'acquisto

dell'immobile";

Considerato che - a prescindere dalle modifiche subìte dalla l.

n. 168 del 1982 per effetto dell'art. 4 d.l. n. 747 del 1983, conv.

in l. n. 18 del 1984 - le situazioni poste a confronto dalla

Commissione tributaria di Termini Imerese sono diverse, non potendo

assimilarsi la posizione dell'acquirente di un alloggio sul mercato

libero a quella del socio di una cooperativa edilizia, posto che la

normativa concernente tali organizzazioni associative, in quanto

intesa a disciplinare forme di collaborazione nel settore delle

abitazioni per l'attuazione di fini trascendenti l'a'mbito

privatistico, ha "un substrato di carattere pubblicistico" (come si

esprime la stessa ordinanza di rimessione) e comporta perciò

particolari agevolazioni per l'acquisto della proprietà

dell'alloggio;

che, data tale non assimilabilità delle posizioni confrontate,

appare manifestamente male invocato il principio di eguaglianza di

cui all'art. 3 Cost.;

che il riferimento all'art. 97 Cost. è privo di qualsiasi

motivazione nell'ordinanza di rimessione;

che in conclusione la questione deve dichiararsi manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 l. 22 aprile 1982 n. 168, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dalla Commissione Tributaria di

primo grado di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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