Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 settembre

1997 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Z.

A. ed altri, iscritta al n. 880 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 19 settembre 1997 il pretore di

Livorno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 77 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del

dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia in

precedenza pronunciato nei confronti dei medesimi imputati decreto di

archiviazione "parziale" ai sensi dell'art. 411 cod. proc. pen. in

relazione ad alcuni reati "concorrenti";

che il rimettente premette: di avere pronunciato, in qualità di

giudice per le indagini preliminari, decreto di archiviazione per

intervenuta prescrizione in relazione ai reati di lesioni volontarie,

oltraggio a pubblico ufficiale e inosservanza di un provvedimento

dell'Autorità; di avere poi ordinato la restituzione degli atti al

pubblico ministero per l'ulteriore corso in relazione al delitto di

resistenza a pubblico ufficiale, commesso nello stesso contesto dai

medesimi imputati; di essere ora chiamato a giudicare tale reato in

qualità di giudice del dibattimento, pur avendo in precedenza preso

visione di tutti gli atti di indagine e, quindi, anche di quelli

relativi all'odierna imputazione;

che ad avviso del rimettente la ratio dell'incompatibilità

determinata da atti compiuti nel procedimento va individuata

nell'esigenza di evitare che "il giudice del merito abbia avuto, in

precedenza, conoscenza degli elementi d'accusa relativi al reato di

cui è chiamato a conoscere e giudicare", nonché di scongiurare il

rischio di una sorta di "pregiudizio" da parte del giudice del

dibattimento;

che l'omessa previsione nel caso in esame di una situazione di

incompatibilità si porrebbe pertanto in contrasto con l'art. 77

Cost., per violazione della direttiva n. 67 della legge delega - in

relazione alla direttiva n. 52 - stante l'assimilazione del decreto

di archiviazione ex art. 411 cod. proc. pen. alla sentenza di non

luogo a procedere per estinzione del reato, nonché con l'art. 3

della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento tra

"situazioni giuridiche processuali identiche".

Considerato che, contrariamente a quanto sostiene il giudice

rimettente, la mera conoscenza degli atti del medesimo procedimento,

non accompagnata da una valutazione contenutistica, di merito, sui

risultati delle indagini, non ha effetti pregiudicanti sulla funzione

di giudizio (v. in tale senso sentenze n. 455 del 1994 e n. 502 del

1991);

che inoltre, alla stregua della costante giurisprudenza di questa

Corte, l'atto pregiudicante che comporta una situazione di

incompatibilità per la funzione di giudizio deve comunque avere per

oggetto la medesima res iudicanda (v. sentenze nn. 455 del 1994, 439

del 1993, 186 e 124 del 1992);

che nel caso di specie il rimettente, in qualità di giudice per

le indagini preliminari, ha pronunciato decreto di archiviazione per

intervenuta prescrizione nei confronti di reati diversi da quello su

cui è chiamato a svolgere la funzione di giudizio, e si è limitato

a prendere visione degli atti di indagine, senza esprimere alcuna

valutazione contenutistica, di merito, sui risultati delle indagini

stesse;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, dal pretore di

Livorno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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