Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 42d.P.R. 327/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

30 aprile 1962, n. 283 ("Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e

262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934,

n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle

sostanze alimentari e delle bevande"), promossi con sette ordinanze

emesse il 22 novembre 1983 e 12 aprile 1984 dal Pretore di Piombino

nei procedimenti penali a carico di Banci Roma, Ciampi Albano,

Bertone Antonio ed altra, Volpe Giuseppe, Mazzarri Luciano e altri,

Crisci Antonietta e Chieffo Maria, iscritte ai nn. 167, 1165, 1166,

1167, 1168, 1169 e 1170 del registro ordinanze 1984 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 204 dell'anno 1984 e n.

38- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con sette ordinanze emesse il 22 novembre 1983 e il

12 aprile 1984 il Pretore di Piombino ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283

(modifiche al T.U. delle leggi sanitarie), nella parte in cui prevede

la punibilità, con la pena dell'ammenda, del fatto previsto

dall'art. 42, secondo comma, del Regolamento approvato con d.P.R. 26

marzo 1980, n. 327 (manipolazione o vendita di sostanze alimentari

senza indossare il camice e il copricapo), per il dubbio che tale

norma violi il principio di uguaglianza conservando il carattere di

reato ad un comportamento obiettivamente meno grave di altri, oggi

rientranti in fattispecie depenalizzate ai sensi della legge 24

novembre 1981, n. 689;

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione non contengono

alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nei

giudizi di provenienza, limitandosi ad un'affermazione apodittica

della rilevanza stessa; né consentono comunque di desumerla da una

descrizione sia pure sommaria della fattispecie oggetto del giudizio;

che conseguentemente, alla luce della costante giurisprudenza di

questa Corte, la questione va dichiarata manifestatamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283,

sollevata dal Pretore di Piombino con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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