Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 3, secondo

comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1982, n. 516, promosso con l'ordinanza emessa il 25 ottobre

1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Mondovì nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Luigi, iscritta

al n. 897 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che in un procedimento penale nel quale l'imputato

Iannuzzi Luigi era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 3,

comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 516 - recte: art. 3,

secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme sulla

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1982, n. 516 - per avere omesso di annotare, nell'apposito

registro stampati, due blocchetti di ricevute fiscali, il giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale di Mondovì ha sollevato,

con ordinanza del 25 ottobre 1995, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della

norma suddetta, che prevede come reato contravvenzionale il fatto di

chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione

dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute

fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni;

che, a seguito delle modifiche all'art. 1, sesto comma, del

decreto-legge n. 429 del 1982, cit. introdotte dall'art. 1 della

legge 15 maggio 1991, n. 154, l'omessa tenuta del registro di carico

e scarico delle bolle di accompagnamento non ha più valenza penale e

che quindi - osserva il giudice rimettente - continuerebbe ad essere

punito chi si rende responsabile di un fatto meno grave (omessa

annotazione nel registro), mentre non è più punibile chi commette

un fatto più grave (omessa tenuta del registro) con conseguente

vulnus del principio di ragionevolezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile od infondata perché

già decisa da questa Corte con ordinanza n.464 del 1995.

Considerato che questa Corte ha già ritenuto manifestamente

infondata la medesima questione di costituzionalità (ordinanza n.

464 del 1995, cit.);

che il giudice rimettente non introduce argomenti nuovi, né

prospetta profili diversi di censura;

che quindi la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.516, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Mondovì con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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