Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1995

Altra decisione · depositata il 05/05/1995 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

citata

  • art. 221r.d. 1265/1934
  • art. 90r.d. 1265/1934
  • art. 5d.P.R. 425/1994
  • art. 4r.d. 1265/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma,

della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per

l'assetto e l'uso del territorio), come modificato dall'art. 18 della

legge della stessa Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche e

integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per

l'assetto e l'uso del territorio"), promossi con le ordinanze emesse

il 4 e 5 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso

la Pretura di Verona ed il 28 settembre 1994 dal Pretore di Padova

rispettivamente iscritte ai nn. 462 e 463 del registro ordinanze 1993

ed al n. 785 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1993 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di

Bigon Mario e Bigon Remo, il giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Verona, con ordinanza del 4 maggio 1993, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 90, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno

1985, n. 61, come modificato dalla legge della medesima Regione 11

marzo 1986, n. 9, nella parte in cui prevede la liceità di abitare o

occupare un immobile previa semplice presentazione della richiesta

del certificato di abitabilità o agibilità e in presenza del

silenzio-assenso del sindaco che matura trascorsi 60 giorni dalla

presentazione della richiesta (R.O. n. 462 del 1993);

che il giudice a quo espone che gli imputati hanno proposto

opposizione contro il decreto penale che li aveva condannati alla

pena di lire 100.000 di ammenda per avere violato - occupando

un'abitazione di loro proprietà in assenza di certificato di

abitabilità - l'art. 221 del r.d. 27 aprile 1934, n. 1265, recante

il testo unico delle leggi sanitarie, e che gli stessi imputati

nell'atto di opposizione hanno richiamato il disposto dell'art. 90

della legge regionale n. 61 del 1985, come modificato dalla legge

della Regione Veneto n. 9 del 1986 nella parte in cui, dopo aver

premesso che il sindaco deve rilasciare certificato di abitabilità -

previo accertamento della conformità alle prescrizioni igienico

sanitarie - specifica che lo stesso sindaco "è tenuto a comunicare

le sue determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta del

certificato" e che trascorso inutilmente detto periodo l'istanza si

intende accolta; che nell'ordinanza si osserva che gli imputati nel

giudizio a quo hanno prodotto documentazione dalla quale si evince

che, al momento dell'accertamento del fatto contestato, il termine

richiamato era ampiamente decorso senza che il sindaco avesse

adottato alcuna determinazione, e che le norme regionali in questione

hanno effettivamente introdotto l'istituto del silenzio-assenso, in

contrasto con quanto prevede l'art. 221 del testo unico citato, che

richiede - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - il

rilascio di una autorizzazione espressa, la cui assenza è penalmente

sanzionata;

che, pertanto, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma

impugnata determina una disparità di trattamento tra chi abiti od

occupi un immobile nella Regione Veneto e chi realizzi lo stesso

comportamento altrove, risultando lesiva della competenza statale in

materia penale, in violazione degli artt. 3, 25, comma 2, e 117 della

Costituzione;

che con un'altra ordinanza del 5 maggio 1993, di contenuto

identico alla precedente, il giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Verona ha sollevato la medesima questione di

legittimità costituzionale (R.O. n. 463 del 1993);

che nel corso del procedimento penale a carico di Costamagna

Sandra, imputata del reato di cui all'art. 221 del r.d. n. 1265 del

1934, anche il Pretore di Padova, con ordinanza del 28 settembre

1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

90 della legge della Regione Veneto n. 61 del 1985, nella parte in

cui prevede il silenzio-assenso in relazione al rilascio da parte del

sindaco del certificato di abitabilità (R.O. n. 785 del 1994);

che il giudice remittente, dopo aver rilevato che anche nella

fattispecie in esame il termine previsto dalla legge per la

formazione del silenzio assenso era decorso senza che il sindaco

avesse assunto alcuna determinazione sull'istanza presentata

dall'imputata, osserva che con la previsione del silenzio-assenso la

Regione Veneto ha introdotto una causa di non punibilità o di

estinzione del reato non prevista dal legislatore statale, violando

il principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento che si

viene in tal modo a creare nei confronti dei cittadini residenti in

altre Regioni, nonché l'art. 117 Cost.;

che in tutti i giudizi ha spiegato intervento la Regione Veneto,

depositando memorie per chiedere che la questione sollevata sia

dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che nelle tre richiamate ordinanze di rimessione viene

impugnata la medesima disposizione e che, pertanto, i relativi

giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica ordinanza;

che l'art. 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, contenente il

"Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione

all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto",

entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 1995, ha espressamente

abrogato l'art. 221, primo comma, del r.d. 27 aprile 1934, n. 1265 e

che l'art. 4, terzo comma, del medesimo d.P.R. n. 425 del 1994 ha

introdotto una specifica procedura di silenzio-assenso nella

disciplina statale relativa al rilascio dello stesso certificato;

che, pertanto, gli atti relativi alla questione sollevata con le

richiamate ordinanze di rimessione vanno restituiti ai giudici

remittenti, perché valutino il permanere della rilevanza della

stessa questione alla stregua delle norme statali sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti di giudizi, ordina la restituzione al giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Verona e al Pretore di

Padova degli atti relativi alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 90, comma 3, della legge della Regione

Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 18 della

legge della stessa Regione 11 marzo 1986, n. 9, rispettivamente

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Verona, e, in riferimento agli artt. 3 e 117 della

Costituzione, dal pretore di Padova con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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