Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche

all'ordinamento giudiziario militare di pace), promosso con ordinanza

emessa l'8 maggio 1991 dal Tribunale militare di La Spezia nel

procedimento penale a carico di Di Giovanni Angelo ed altro, iscritta

al n. 510 del registro ordinanza 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 33, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito, nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991, il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale a carico di un

sottufficiale (maresciallo maggiore) e di un ufficiale (generale),

imputati di vari reati in concorso tra loro, il Tribunale militare di

La Spezia, con ordinanza emessa l'8 maggio 1991, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, n. 3 della legge 7 maggio

1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di

pace), nella parte in cui prevede che il giudice non togato

componente il collegio giudicante debba essere di grado pari a quello

dell'imputato (e comunque non inferiore al grado di ufficiale);

che l'ordinanza di rinvio, ritenuta la rilevanza della

questione, in quanto attinente "alla costituzione del giudice in

relazione ad una normativa, ritenuta viziata, che consente di

sollevare - seppure in astratto - dubbi sull'imparzialità nella

formazione del convincimento di uno dei componenti il collegio",

censura il principio della parità di grado, introdotto

nell'ordinamento penale militare, per la scelta del componente non

togato del tribunale, ritenendo irragionevole che il grado

dell'imputato "influisca sulla composizione del collegio, nella

presupposizione erronea che nell'ambito della categoria degli

ufficiali non si possa soddisfare l'esigenza di competenza

indipendentemente dal grado del componente del collegio medesimo",

onde "tale partecipazione o almeno il grado rivestito" sarebbe di

scarsa importanza, non rilevando che "solo in parte, ai fini della

stretta valutazione giuridica del fatto-reato";

che lo stesso giudice rimettente ritiene che tale

irragionevolezza "appare massima" nel caso oggetto del giudizio a

quo, in cui il sottufficiale, imputato in concorso con un ufficiale

generale, verrebbe discriminato perché del collegio che dovrebbe

giudicarlo sarebbe componente, come giudice non togato, non

l'ufficiale estratto a sorte (nel caso che ha dato luogo alla

questione, per la specifica udienza era stato sorteggiato un tenente

colonnello dell'esercito) relativamente alla categoria degli imputati

sottufficiali, bensì un ufficiale-generale pari grado dell'ufficiale

imputato di concorso nel medesimo reato;

che, quindi, la norma impugnata darebbe "rilevanza di fronte

alla legge ad una condizione personale, qual'è il grado, di un

imputato e del suo giudicante";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, per il tramite della Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che il primo profilo della questione di legittimità

costituzionale - consistente nella denuncia del principio della

parità di grado nella scelta del componente laico del tribunale

militare, cioè del principio in base al quale, per essere la scelta

limitata agli ufficiali, verrebbe a riservarsi un trattamento

ingiustificatamente differenziato ai coimputati di grado inferiore -

è manifestamente infondato, avendo già questa Corte escluso

l'illegittimità costituzionale (sent. n. 49 del 1989) della

previsione che riserva la funzione di componente del collegio quale

giudice non togato ai soli ufficiali, al fine "di assicurare al

collegio l'apporto di una persona dotata di un buon livello culturale

e di quelle cognizioni più ampie e più complete che vengono

dall'inserimento in compiti di maggiore responsabilità", attesa

l'esigenza della presenza nel collegio giudicante di un membro

"chiamato a dare un qualificato contributo inerente alla peculiarità

della vita e dell'organizzazione militare";

che, qualora nel reato abbiano concorso (come nel caso di specie) un ufficiale ed un sottufficiale, diviene inevitabile e quindi

non irragionevole né discriminatorio che solo l'ufficiale sia

giudicato da un pari grado e che gli altri coimputati siano invece

giudicati da un superiore, perché in ogni caso il militare non

ufficiale, sia o meno imputato in concorso con un ufficiale, dovrebbe

essere giudicato (secondo una norma che, come si è già detto, non

è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione) da un ufficiale;

che, quanto poi alla eventualità prospettata nell'ordinanza di

rinvio, secondo cui "qualora fossero coimputati ufficiali di grado

diverso, quello di grado inferiore sarebbe necessariamente

discriminato", a parte che tale evenienza esula dal giudizio a quo in

cui sono coimputati un ufficiale ed un sottufficiale, la questione

anche sotto tale profilo è manifestamente infondata;

che, difatti, la norma, la quale prescrive che il giudice non

togato sia un ufficiale pari grado, riposa da un lato sull'esigenza

di assicurare, come si è già rilevato, l'apporto di una persona

dotata di un più qualificato livello culturale e, dall'altro,

sull'esigenza di evitare che il militare possa essere giudicato da un

inferiore, che verrebbe a trovarsi in posizione di soggezione

rispetto all'imputato di grado superiore nella gerarchia militare;

che perciò non appare irragionevole che, nel caso in cui i

coimputati siano ufficiali di grado diverso, prevalga, come giudice

non togato, quello sorteggiato fra i pari grado dell'ufficiale di

grado superiore, perché ciò che la norma intende non

irragionevolmente evitare è che il giudice possa venire a trovarsi

in posizione di soggezione rispetto a qualcuno degli imputati;

che, manifestamente, neppure discriminatoria può ritenersi la

circostanza che (come nel caso del giudizio a quo), per effetto della

norma impugnata, il sottufficiale possa non avere "quale componente

del collegio quel militare giudice che a suo tempo era stato estratto

a sorte per gli imputati sottufficiali (un tenente colonnello) e che

gli sarebbe naturalmente spettato solo che non avesse concorso nel

reato con un ufficiale generale";

che, in proposito, tenuto conto delle considerazioni sino ad ora

svolte, è sufficiente osservare che, una volta non ritenuto

illegittimo che il militare non ufficiale sia giudicato da un

ufficiale, non ha alcuna importanza il grado che questi rivesta, non

essendo di conseguenza irragionevole che - qualora quello sorteggiato

per l'udienza per la categoria dei sottufficiali sia di grado

inferiore all'ufficiale concorrente nel reato con il sottufficiale -

prevalga come giudice non togato l'ufficiale di grado superiore,

invece sorteggiato fra i pari grado dell'ufficiale imputato in

concorso con il sottufficiale, perché è questo l'unico modo per

realizzare la finalità della norma che, come si è già detto, tende

ad evitare che il giudice non togato possa trovarsi in posizione di

soggezione gerarchica anche con uno solo degli imputati, il che

invece accadrebbe ove si condividesse il dubbio prospettato

nell'ordinanza di rinvio;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio

1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di

pace), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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