Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l.

21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile

1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale

relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri

Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,

promossi con ordinanze emesse il 10 gennaio 1996 dal tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, il 12

aprile 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sede di Palermo, ed il 3 aprile 1996 dal tribunale amministrativo

regionale per l'Emila-Romagna, sede di Bologna, rispettivamente

iscritte ai nn. 916, 944 e 1195 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 40 e 44,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di De Nardis Camillo, nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 (r.o. n. 916

del 1996), il tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione prima, nel corso del

giudizio proposto da De Nardis Camillo contro il Ministero di grazia

e giustizia, per l'annullamento del provvedimento con il quale, in

conformità al parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni

privilegiate ordinarie, ed in difformità dal parere positivo del

Collegio medico dell'Ospedale militare di Bologna, era stata

rigettata la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo per

infermità dipendente da causa di servizio, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre

1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n.

150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al

personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di

polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale

prevede la definitività del parere espresso dalla Commissione medica

ospedaliera, ai fini del riconoscimento delle infermità per la

dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le

pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione della

pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola

il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) atteso che

"rende possibile la coesistenza di atti in uno dei quali si affermi e

in un altro si neghi il rapporto di causalità fra gli stessi fattori

di morbilità e gli stessi fatti di servizio di impiego pubblico con

una determinata infermità, sia pure nel quadro articolato delle

misure riparatorie delle conseguenze dannose di tale infermità";

che sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza, oltre

che l'art. 97 della Costituzione, "essendo contrario al canone

dell'imparzialità e della buona amministrazione consentire che

l'ordinamento valuti in modo diverso un medesimo fatto riferito ad un

medesimo soggetto a seconda del tipo di utilizzazione che di quel

fatto si faccia o si possa fare in procedimenti diversamente

finalizzati previsti dalla legge";

che identiche questioni sono state sollevate dallo stesso

tribunale amministrativo regionale, con ordinanza 3 aprile 1996 (r.o.

n. 1195 del 1996), nel giudizio promosso su ricorso di Bernardi

Gabriella contro il Ministero della difesa per l'annullamento del

provvedimento con il quale era stata respinta, in conformità al

parere espresso dal citato Comitato e contrariamente a quello

espresso dal Collegio medico dell'Ospedale militare di Bologna,

l'istanza della predetta ricorrente intesa ad ottenere la concessione

di un equo indennizzo per l'infermità che determinò il decesso del

coniuge;

che, con ordinanza emessa il 12 aprile 1996 (r.o. n. 944 del

1996), il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di

Palermo, sezione prima, nel giudizio sul ricorso proposto da Perrone

Rosario contro il rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di

Palermo, per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata

respinta la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo, in

conformità al parere espresso dal Comitato per le pensioni

privilegiate ordinarie ed in difformità rispetto al parere della

Commissione medica ospedaliera, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 5-bis del d.-l. 21

settembre 1987, n. 387, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione;

che il rimettente, adducendo motivazioni analoghe a quelle

esposte nelle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, denuncia la disposizione in questione anche sotto

il profilo dell'eccesso di potere legislativo, per violazione del

"principio logico di non contraddizione";

che in tutti i giudizi è intervento il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate

infondate;

che, in riferimento al giudizio di cui al r.o. n. 916 del 1996,

si è costituita la parte privata chiedendo che la questione venga

dichiarata fondata.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni analoghe,

o comunque connesse, vanno riuniti;

che le questioni stesse, nei termini in cui vengono sollevate,

hanno già formato oggetto di esame da parte della Corte con

pronunzia di non fondatezza (sentenza n. 209 del 1996) e

successivamente di manifesta infondatezza (ordinanza n. 323 del

1996);

che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,

suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le questioni vanno

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21

settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile

1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale

relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri

Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di

Bologna, e dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

sede di Palermo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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