Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater del

decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di

cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero

e sanatoria delle opere abusive) convertito in legge 21 giugno 1985,

n. 298 e degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dal Pretore di Sortino nel

procedimento penale a carico di Sudano Michelangelo, iscritta al n.

438 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41/1° s.s. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 21 aprile 1988 dal Pretore di Sorrento

nel procedimento penale a carico di Maresca Pietro ed altro, iscritta

al n. 456 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42/1° s.s. dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Sortino, con ordinanza emessa il 18

aprile 1988 (Reg. ord. n. 438/88) ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

8-quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla

legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui

esclude che l'estinzione del reato edilizio per avvenuta demolizione

o eliminazione delle opere abusive si applichi a coloro i quali

abbiano provveduto alla demolizione in epoca successiva all'entrata

in vigore della predetta legge;

che il Pretore di Sorrento, con ordinanza 21 aprile 1988 (Reg.

ord. n. 456/88) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) nella parte in cui prevedono che il beneficio

dell'estinzione del reato consegua al solo caso in cui la conformità

dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento di

concessione in sanatoria e non anche nel caso in cui tale conformità

sia realizzata in virtù della demolizione dell'opera abusiva,

nonché questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile

1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, nella

parte in cui dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano

demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in

vigore della legge di conversione del decreto legge e cioè entro il

22 giugno 1985, senza nulla prevedere per le opere demolite

successivamente a tale data;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i

giudizi possono essere riuniti;

che analoga questione è stata decisa con la sentenza

interpretativa di rigetto n. 369 del 1988 - la quale ha ritenuto che

il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità

di ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del

reato) è applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il

1° ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985 - e che,

successivamente, altre analoghe questioni sono state dichiarate

manifestamente infondate con le ordinanze n. 704 del 1988, n. 912 del

1988 e n. 1098 del 1988;

che dalle ordinanze di rinvio risulta che, nella specie, i reati

di costruzione abusiva sono stati appunto commessi dopo il 1° ottobre

1983 e che la demolizione delle opere è avvenuta dopo il 6 luglio

1985;

che gli attuali rimettenti non prospettano profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le precitate

decisioni e che, di conseguenza, le sollevate questioni vanno

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.

47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanisticoedilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nonché

dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146 (Proroga

di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,

concernente norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive) convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, sollevate, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sortino e dal Pretore di

Sorrento con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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