Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28

marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), e dell'art. 22

della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e

miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza

sociale), come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte

costituzionale, pro-mossi con n. 40 ordinanze emesse il 30 aprile (n.

8 ordinanze), il 7 (n. 4 ordinanze) ed il 15 maggio (n. 6 ordinanze),

il 16 (n. 2 ordinanze) ed il 17 aprile 1996 (n. 20 ordinanze) dal

pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai numeri dal 1021 al

1032, dal 1040 al 1045 e dal 1048 al 1069 del registro ordinanze 1996

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 42,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la

ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.

495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 36 ordinanze

di identico contenuto emesse il 16, il 17 e il 30 aprile, il 7 e il

15 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia

previdenziale);

che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta

nelle more dei giudizi e contenente disposizioni relative alle

modalità di pagamento delle somme maturate in favore degli aventi

diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità

costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 - si porrebbe in

contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per

violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli

anni 1999, 2000 e 2001, non potendosi ritenere, il denunciato vulnus

eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del debito

mediante l'assegnazione di titoli di Stato;

che, nel corso di analoghi giudizi, il pretore di Brescia, con 4

ordinanze emesse il 15 maggio 1996, oltre a riproporre identica

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge n. 166 del 1996, ha sollevato altresì questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965,

n. 903, come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 di questa

Corte (in senso estensivo del diritto di integrazione al minimo) per

violazione dell'art. 81 della Costituzione, non sottraendosi

all'obbligo della copertura finanziaria neppure la norma "virtuale"

creata dalla suddetta pronuncia di incostituzionalità;

che nei giudizi promossi con r.o. da n. 1021 a n. 1032 e da n.

1040 a n. 1045 del 1996 è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle

sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. n. 1045 e n. 1048 del 1996, si

è altresì costituito l'I.N.P.S., anch'esso deducendo

l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni stesse;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente

decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni;

che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non è stato convertito e che

la censurata normativa è stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996,

n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti

decaduti;

che gli effetti della decretazione d'urgenza sono stati fatti

salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

che l'art. 1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, ha introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della

complessiva previsione di pagamento delle somme dovute agli

interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale

n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;

che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo, in

termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni

possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del

1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto

in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996)

viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti

d'ufficio;

che la mancata censura di tale previsione, la quale trova

immediata applicazione anche nei processi a quibus (come, tra

l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevanti tutte le

sollevate questioni, che pertanto risultano manifestamente

inammissibili (v. ordinanze n. 368 e n. 370 del 1997);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28

marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nonché

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della

riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della

previdenza sociale) - come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993

della Corte costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 81

della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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