Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

approvata il 12 febbraio 1980 e riapprovata il 22 aprile 1980,

recante "Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n.

2, concernente la disciplina del lavoro straordinario", promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24

giugno 1980, depositato in Cancelleria il 4 luglio successivo ed

iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 24 giugno 1980 il

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio,

riapprovata il 22 aprile 1980, recante "Norma transitoria della legge

regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente disciplina del lavoro

straordinario";

che tale legge autorizza l'Ufficio di Presidenza del Consiglio

regionale e la Giunta regionale a disporre, in casi determinati, che

alcuni dipendenti, appartenenti a categorie indicate nella legge,

effettuino prestazioni di straordinario oltre i limiti fissati

dall'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, con la quale

la Regione Lazio aveva adeguato la propria normativa sulla disciplina

del lavoro straordinario del personale regionale alle disposizioni

dell'accordo nazionale del primo febbraio 1977 (che prevedeva un

limite massimo individuabile di 150 ore annue, derogabile - ma solo

"per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro" - fino ad

un massimo di 300 ore annue);

che la legge impugnata, modificando la disciplina emersa

dall'accordo collettivo, tende a differenziare, sul punto del

compenso per lavoro straordinario, il trattamento economico del

personale della Regione Lazio da quello del personale delle altre

Regioni e dello Stato, violando così gli artt. 3, 36, 97, 117 e 119

Cost.;

che si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo

l'infondatezza del ricorso, conclusione ribadita nella memoria

presentata in prossimità dell'udienza;

Considerato che sulla presunta violazione degli accordi collettivi

nazionali per il personale regionale questa Corte si è pronunciata

statuendo che gli accordi stipulati prima della legge-quadro per il

pubblico impiego, e quindi da "soggetti diversi da quelli prescritti

e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla

presunta legge", non si può riconoscere "un significato diverso da

quello di un mero fatto politico, ancorché rilevante come tale, di

fronte al quale il potere della Regione di disciplinare

l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex

art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di seguire le

proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto

dell'accordo stesso" (sent. n. 217 del 1987);

che, tenendo presente, da un lato, il princìpio espresso nella

citata sentenza n. 217 del 1987 (e nella pregressa giurisprudenza di

questa Corte) relativo alla autonomia della Regione nel disciplinare

l'organizzazione dei propri uffici, dall'altro, il carattere di

strumentalità che la disciplina del lavoro straordinario - tanto

più in un caso come quello di specie in cui la legge regionale

regola il lavoro straordinario di dipendenti che operano in diretta

collaborazione con gli organi di governo della Regione - assume

rispetto all'organizzazione degli uffici regionali, vanno respinte -

anche a volerle considerare genericamente ricomprese nell'atto di

rinvio - sia la censura relativa alla violazione degli artt. 3 e 36,

prospettata dallo Stato sotto il profilo della disparità di

trattamento, a parità di lavoro, tra i dipendenti della Regione

Lazio e quelli delle altre Regioni, sia quella relativa alla

violazione dell'art. 117 Cost. sotto il profilo del miglior

trattamento accordato ai dipendenti regionali rispetto a quelli

statali, trattandosi di affermazione del tutto apodittica e

svincolata dal raffronto tra trattamenti complessivi (v. in questo

senso sent. n. 290 del 1984);

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo sent. n. 72 del 1985), va infine considerata manifestamente

inammissibile, non essendo stata formulata, nemmeno genericamente nel

rinvio - che si limitava a far valere il contrasto della legge

impugnata "con princìpio vigente legislazione circa esigenze

perequative in ordine stato giuridico et trattamento economico

dipendenti regionali, recepite anche in contratto unico" -, la

censura relativa alla violazione dell'art. 119 Cost. (peraltro

respinta dalla sent. n. 290 del 1984 di questa Corte);

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio,

riapprovata il 22 aprile 1980, recante "Norma transitoria della legge

regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente disciplina del lavoro

straordinario", sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dal

Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in

epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di

legittimità costituzionale della medesima legge regionale,

sollevate, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 117 Cost., dal

Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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