Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,

secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il

servizio di leva), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1989 dal T.A.R. della Sicilia

sul ricorso proposto da Bono Antonino contro il Ministero della

Difesa - Distretto militare di Palermo, iscritta al n. 585 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal T.A.R. della Sicilia sul

ricorso proposto da Scozzari Giuseppe contro il Ministero della

Difesa - Distretto militare di Palermo, iscritta al n. 586 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, nel corso dei procedimenti

promossi da Bono Antonino e Scozzari Giuseppe, ha sollevato, con due

ordinanze sostanzialmente identiche emesse il 24 maggio e il 4 luglio

1989, questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli

artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione - dell'art. 21,

secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il

servizio di leva), "nella parte in cui non prevede che il termine per

la chiamata alle armi ivi disposto, per gli arruolati dell'Esercito e

dell'Aeronautica, sia perentorio";

che ad avviso dei giudici remittenti la norma censurata

(secondo cui "cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano

sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o

contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica"),

configurando - secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana - solamente un

obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per

l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione

perché impone una prestazione personale senza l'indicazione dei

limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3

per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari

dell'Esercito e dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in

genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per

lesione del principio del buon andamento della pubblica

amministrazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

entrambi i giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma censurata è già stata dichiarata, con sentenza

n. 41 del 1990, costituzionalmente illegittima "nella parte in cui

non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo

del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno

dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo";

che, pertanto, la presente questione va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma,

della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di

leva) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della

Costituzione dal T.A.R. della Sicilia con le ordinanze in epigrafe -,

già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 "nella

parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito

del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine

di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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