Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1995

Altra decisione · depositata il 04/05/1995 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) come modificato dai decreti-legge 9 dicembre 1986, n. 823,

8 maggio 1987, n. 178, 7 settembre 1987 (recte: 9 luglio 1987), n.

264, 4 settembre 1987, n. 367, 7 novembre 1987, n. 458, 12 gennaio

1988, n. 2 e dalla legge 31 maggio 1990, n. 128, promosso con

ordinanza emessa il 18 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Giandomenici

Carolina ed altri iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Giandomenici

Carolina ed altri nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la

Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, come modificato dai decreti-legge 9 dicembre

1986, n. 823, 8 maggio 1987, n. 178, 7 settembre 1987 (recte: 9

luglio 1987), n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, 7 novembre 1987, n.

458, 12 gennaio 1988, n. 2 e dalla legge 31 maggio 1990, n. 128;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione - nel

prevedere l'onere, per il contribuente, al fine di conservare i

benefici di cui alla legge n. 118 del 1985 (così detti benefici

"prima casa"), di produrre, con cadenza annuale, entro 90 giorni da

quello in cui è stata presentata la domanda di sanatoria, copia del

provvedimento definitivo o, in mancanza di questo, una dichiarazione

del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione -

contrasterebbe con gli artt. 47, secondo comma, e 53 della

Costituzione;

che è intervenuto, nel giudizio, il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione e rilevando,

nel contempo, che, con l'art. 2-quinquies, commi 11 e 12, del

decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni

dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, la disposizione censurata è

stata modificata, onde sembra imporsi un nuovo esame sulla rilevanza

della questione di costituzionalità;

Considerato che, in effetti, il predetto art. 2-quinquies, commi

11 e 12, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con

modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nel sostituire,

tra l'altro, l'ultimo periodo del primo comma della disposizione

denunciata, ha previsto nuovi termini, ai fini della presentazione,

all'ufficio del registro, di copia del provvedimento definitivo di

sanatoria ovvero della presentazione, a richiesta dell'ufficio

stesso, di dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha

ancora ottenuto definizione, con effetti anche sulle liti in essere;

che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti

vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare

l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul giudizio innanzi a

lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante

rilevanza o meno della sollevata questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Massa Carrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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