Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi

assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4

della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con

modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per

l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1987 dalla Corte dei

conti sul ricorso proposto da Orsi Edda, iscritta al n. 591 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Orsi Edda;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Orsi Edda

contro il Ministero del Tesoro, la Corte dei conti, III Sez.

giurisdizionale, con ordinanza del 23 marzo 1987 (r.o. n. 591/1989)

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 37, primo comma e 38,

secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4,

primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui

non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della

determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi

assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso

femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art.

13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n.1338, per i

dipendenti di sesso maschile;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la

parte privata, deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme

denunziate;

Considerato che tali norme sono già state dichiarate

costituzionalmente illegittime con sentenza n. 764 del 1988, proprio

"nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva

matematica ai fini della determinazione del contributo per la

ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i

dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle

predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile";

che pertanto la questione proposta è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7

febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei

lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7

luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del

D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività

gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), già

dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 764 del

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari