Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo

comma, in relazione all'art. 56 n. 3 della legge 24 novembre 1981, n.

689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il

12 gennaio 1988 dal Magistrato di sorveglianza di Milano nel

procedimento relativo a Fogliardi Giuseppe, iscritta al n. 291 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che - nel corso dell'udienza avente ad oggetto la

determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva

della libertà controllata applicata a Gagliardi Giuseppe, "impiegato

presso un istituto privato di vigilanza in qualità di guardia

particolare giurata" - il Magistrato di sorveglianza di Milano ha,

con ordinanza del 12 gennaio 1988, sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

64, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione

all'art. 56, primo comma, n. 3 della stessa legge, "nella parte in

cui non consente al magistrato di sorveglianza di disciplinare il

divieto di detenere armi in modo da non ostacolare il lavoro del

condannato cui sia stata applicata la sanzione sostitutiva della

libertà controllata";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

considerato che il giudice a quo tende ad un intervento che, da

un lato, coinvolgerebbe non soltanto il regime previsto per la

libertà controllata dall'art. 56, primo comma, n. 3 della legge 24

novembre 1981, n. 689, ma, più in generale, ogni altra situazione in

ordine alla quale le concrete modalità di esecuzione della sanzione

sostitutiva possano compromettere l'esercizio di diritti

costituzionalmente garantiti, e, dall'altro, comporterebbe la

necessità di prevedere esplicite esclusioni in relazione ai tipi di

reato per cui è stata pronunciata condanna, necessità riconosciuta

nella stessa ordinanza di rimessione, là dove si richiede che la

pronuncia di illegittimità non comprenda l'ipotesi in cui il reato

per il quale è stata applicata la sanzione sostitutiva "concerna in

alcun modo le armi";

che tutto ciò implica scelte discrezionali riservate al

legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione

all'art. 56, primo comma, n. 3 della stessa legge, questione

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

Magistrato di sorveglianza di Milano con ordinanza del 12 gennaio

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari