Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1999

Altra decisione · depositata il 22/04/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 6,

ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e

di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di

giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione

amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4,

della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il

15 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Marco

Lonardi ed altri contro USSL n. 46 "Alto Mantovano" di Castiglione

delle Stiviere, iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti

della USSL n. 46 "Alto Mantovano" di Castiglione delle Stiviere per

ottenere il trattamento economico corrispondente alle mansioni

superiori da essi svolte, il Tribunale amministrativo regionale per

la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza emessa il 15

maggio 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 56,

comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e

di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di

giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione

amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4,

della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che la disposizione denunciata stabilisce che, fino alla nuova

disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti

collettivi, "in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori

rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a

differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento

professionale del lavoratore";

che il giudice rimettente ritiene che il trattamento economico

del dipendente debba essere integrato nella misura corrispondente

alla qualità del lavoro effettivamente prestato (art. 36 Cost.) e

che lo svolgimento di mansioni superiori per esigenze di servizio,

oltre il limite di tempo previsto dalla legge, dia diritto alla

retribuzione corrispondente all'attività svolta (sentenze n. 57 del

1989 e n. 296 del 1990), mentre la disposizione denunciata

impedirebbe di riconoscere il diritto a differenze retributive per lo

svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di

appartenenza, pur in presenza di un posto vacante in organico, per il

quale non manchi la copertura finanziaria;

che, ad avviso del giudice rimettente, si determinerebbe, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una irragionevole

disparità di trattamento tra chi, avendo svolto le mansioni

superiori nel periodo di tempo per il quale ha operato il divieto di

attribuzione di differenze retributive, non può vedere riconosciuto

tale diritto e chi, invece, ne ha beneficiato in precedenza o ne

beneficerà a decorrere dai nuovi contratti collettivi;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata, rilevando che, dopo l'ordinanza che ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale, la norma denunciata è

stata abrogata dall'art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,

n. 387.

Considerato che la disposizione denunciata è stata modificata,

dopo che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,

sezione staccata di Brescia, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale: difatti, mentre permane la esclusione di

avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del

lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di

appartenenza, è stato soppresso il divieto di attribuzione di

"differenze retributive" (art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre

1998, n. 387);

che, a seguito di tale modifica, gli atti vanno restituiti al

giudice rimettente perché possa valutare se la questione di

legittimità costituzionale sia tuttora rilevante nel giudizio che

egli è chiamato ad emettere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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