Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del

decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del

costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito in legge

25 marzo 1983, n. 79, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1989 dalla Corte dei Conti

sul ricorso proposto da Celani Giovanna ed altri contro la Presidenza

del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 538 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,

prima serie speciale, dell'anno 1989.

2) ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dalla Corte dei Conti -

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna - sul ricorso proposto da

Cinti Giovanni ed altra, iscritta al n. 588 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,

prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanze 20 giugno 1988

(R.O. n. 588 del 1989) e 27 febbraio 1989 (R.O. n. 538 del 1989), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge

25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui dispone che al personale

avente diritto all'indennità integrativa speciale, a partire

dall'entrata in vigore di detto decreto, ove presenti domanda di

pensionamento anticipato, la misura dell'indennità, da

corrispondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata in

ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini

del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa

spettante al personale collocato in pensione con la massima

anzianità di servizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988 ha

già dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 36

e 38 della Costituzione ed, in seguito, l'ha dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 273 del 1989;

che i profili nuovi sollevati attengono alla dedotta violazione

degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto: a) non sarebbe equo

né razionale permettere il pensionamento anticipato a domanda, ma

ridurre l'indennità integrativa in proporzione degli anni di

servizio; b) i dipendenti destituiti, prima dell'entrata in vigore

del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, avrebbero goduto, a

differenza di quelli dimissionari, di un più favorevole trattamento;

che la questione, anche sotto tali profili, appare

manifestamente infondata, essendo logica e aderente al principio del

buon andamento della pubblica amministrazione, come già enunciato

nella sentenza n. 531 del 1988, la riduzione dell'indennità

integrativa, in caso di pensionamento anticipato per dimissioni, in

proporzione degli anni di servizio prestato e nessun rilievo potendo

avere, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, la

circostanza che il legislatore solo con il decreto-legge, n. 594 del

1985 (e poi con il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella

legge 18 aprile 1986, n. 120), abbia esteso il trattamento previsto

dalla norma impugnata ai dipendenti destituiti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 del

decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del

costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con

modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata in

riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte

dei Conti, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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