Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1983 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della

legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento

del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei

rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 30

ottobre 1976 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente

tra Mori Bianco e l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti

di commercio - ENASARCO, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1977

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30

marzo 1977.

Visti l'atto di costituzione di Mori Bianco e dell'ENASARCO e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Rilevato che il Pretore di Firenze, con ordinanza 30 ottobre 1976,

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39

legge 2 febbraio 1973, n. 12 (natura e compiti dell'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento

del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei

rappresentanti di commmercio) in riferimento agli artt. 3, comma primo,

e 38, comma secondo, della Costituzione;

considerato che la questione di legittimità costituzionale del

citato art. 39 legge n. 12 del 1973 è stata dichiarata non fondata con

sentenza 24 maggio 1977, n. 112, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sulla base di considerazioni che escludono pure il

contrasto della stessa norma con l'art.38, comma secondo, della

Costituzione;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (natura e

compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di

commercio) sollevata dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma

secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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