Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 42

della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e

commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari), e dell'art.

1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)

modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, promossi con ordinanza

emessa il 24 gennaio 1970 dal pretore di Vittoria nel procedimento

penale a carico di La Perna Angela, iscritta al n. 100 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 89 dell'8 aprile 1970; con due ordinanze emesse il 15 gennaio 1970

dal pretore di Agrigento nei procedimenti penali rispettivamente a

carico di Randisi Gaetana ed altro e di Giuffrida Giuseppa, iscritte ai

nn. 108 e 109 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970; e con ordinanza

emessa il 29 gennaio 1970 dalla Corte d'appello di Palermo nel

procedimento penale a carico di Badolato Antonio e Amodio Annunziata,

iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che il pretore di Vittoria (ordinanza del 24 gennaio 1970)

ha proposto, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, una

questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 42 della

legge 4 luglio 1967, n. 580, limitatamente alla parte in cui tale

disposizione esclude l'intervento della difesa nella fase concernente

la seconda analisi dei prodotti;

che il pretore di Agrigento (ordinanze 15 gennaio 1970) e la Corte

di appello di Palermo (ordinanza 29 gennaio 1970) hanno proposto, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, una questione di

legittimità costituzionale concernente l'art. 1 della legge 30 aprile

1962, n. 283 (modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n.

441), nella parte in cui esclude l'intervento della difesa nella

procedura delle analisi;

che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, trattandosi di questioni identiche o analoghe, i

giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che questa Corte con sentenza n. 149 del 27 novembre 1969 dichiarò

l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 4 luglio

1967, n. 580, nella parte in cui per la revisione delle analisi veniva

esclusa l'applicazione degli artt. 390,304 bis, ter e quater del codice

di procedura penale;

che con la stessa sentenza in termini analoghi veniva dichiarata la

parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30

aprile 1962, n. 283, mentre non fondata veniva ritenuta la questione

per quanto riguarda le operazioni di prelievo dei campioni e di prima

analisi;

che su quest'ultimo punto non sono addotte dalle ordinanze del

pretore di Agrigento e della Corte di appello di Palermo né, comunque,

sussistono ragioni che possano indurre ad una conclusione diversa da

quella della precedente sentenza, sicché la questione va dichiarata

manifestamente infondata.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara - nei sensi di cui in motivazione - la manifesta

infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.

42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la

lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle

paste alimentari") e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283

(contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita

delle sostanze alimentari e delle bevande"), modificato dalla legge 26

febbraio 1963, n.441, sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe in

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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