Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/2001

Altra decisione · depositata il 17/05/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2,

della legge della regione Liguria 8 aprile 1991, n. 5 (Abrogazione

legge regionale 24 novembre 1987, n. 36: "Disposizioni per

l'unificazione delle procedure concorsuali nelle Unità sanitarie

locali"), promosso con Ordinanza emessa il 11 dicembre 1998 dal

Consiglio di Stato, sezione V, sui ricorsi riuniti proposti

dall'Azienda ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova e Cliniche

Universitarie convenzionate e altri contro Gianfranco Clemente e

altri, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione dell'Azienda ospedaliera Ospedale

S. Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate e altro,

di Maria Puglisi e altri e di Gianfranco Clemente nonché l'atto di

intervento della regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Federico Sorrentino per l'Azienda ospedaliera

Ospedale S. Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate

e altro, Alberto Marconi, Gian Fausto Lucifredi e Isabella Maria

Stoppani per Maria Puglisi e altri e l'avvocato Luigi Cocchi per la

regione Liguria.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza

dell'11 dicembre 1998, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della regione

Liguria 8 aprile 1991, n. 5 (Abrogazione legge regionale 24 novembre

1987, n. 36: "Disposizioni per l'unificazione delle procedure

concorsuali nelle Unità sanitarie locali"), in riferimento agli

artt. 24, 97 e 117 della Costituzione;

che il rimettente è chiamato a decidere sui ricorsi proposti

avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale della

Liguria, che ha disposto l'annullamento della delibera 15 maggio

1986, n. 856 del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale

n. 13 Genova 4 (ora Azienda ospedaliera Ospedale San Martino di

Genova e Cliniche Universitarie convenzionate);

che la suddetta delibera del 1986, recante la rettifica dei

bandi di pubblici concorsi per la qualifica di assistente medico,

approvati con delibere 20 luglio 1985, nn. 1052 e 1053, e la

riapertura dei relativi termini concorsuali, era stata annullata dal

Tribunale amministrativo regionale nella parte in cui con essa veniva

disposto lo svolgimento di una serie di concorsi per specialità

anziché come previsto dal bando originario per l'area funzionale di

riferimento;

che la pronuncia del giudice amministrativo è stata

impugnata sia dalla USL n. 13 soccombente sia dai vincitori dei

concorsi svoltisi in relazione ai bandi oggetto dell'annullamento;

che, tutto ciò premesso in fatto, il Consiglio di Stato,

dopo aver valutato nel merito gli appelli, non ritenendoli meritevoli

di accoglimento alla stregua della legislazione applicabile, si trova

a dover valutare una eccezione di improcedibilità del giudizio,

basata sulla legge della regione Liguria n. 5 del 1991, la quale,

all'art. 2, comma 1, dispone che "i concorsi pubblici per

l'assunzione nella posizione iniziale e nel profilo di assistente

medico vengono banditi per singole discipline", e al comma 2 estende

tale previsione "anche ai concorsi pubblici già espletati";

che, osserva il rimettente, poiché l'applicazione della

suddetta norma, considerata "atta a legittimare, con efficacia

retroattiva, l'operato dell'amministrazione", renderebbe

improcedibile - secondo una eccezione di parte - il giudizio

principale, assumono rilevanza, rispetto a quest'ultimo giudizio, i

dubbi di costituzionalità della medesima norma;

che il Consiglio di Stato solleva pertanto questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge

regionale citata, in relazione agli artt. 24, 97 e 117 della

Costituzione, poiché essa:

a) interverrebbe con efficacia retroattiva sulla disciplina

statale di rango primario, introducendo una deroga, in ambito

territoriale limitato, all'art. 17 del d.P.R. 20 dicembre 1979,

n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali),

che, imponendo lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla

posizione di assistente medico secondo il criterio delle aree

funzionali, costituirebbe "norma di principio, ed inquadrata in una

riforma fondamentale dell'assetto della Repubblica" (art. 117 della

Costituzione);

b) inciderebbe direttamente sulle decisioni del giudice

amministrativo, privando nella specie di effetti la sentenza di primo

grado e rendendo improcedibile l'impugnazione (art. 24 della

Costituzione);

c) violerebbe i principi costituzionali di buon andamento e

di imparzialità dell'amministrazione, sia perché disciplina in via

retroattiva e per una sola parte del territorio della Repubblica una

materia oggetto di legislazione statale, sia perché conferisce

effetti imprevedibili a scelte compiute dai singoli sulla base del

quadro normativo all'epoca vigente (art. 97 della Costituzione);

che nel giudizio così promosso si sono costituiti gli

appellanti nel giudizio a quo ed è intervenuto il Presidente della

regione Liguria;

che le parti costituite e la regione interveniente hanno

eccepito innanzitutto la carenza di motivazione dell'ordinanza di

rimessione sul punto della rilevanza, poiché, successivamente alla

entrata in vigore della legge regionale oggetto del presente

giudizio, il quadro normativo statale in materia sanitaria avrebbe

subito profonde modificazioni, anche relativamente alla definizione

delle figure professionali, in particolare giungendo alla

soppressione dell'assistente medico, sostituito dal dirigente medico

di primo livello, ed introducendo un regime concorsuale per l'accesso

alla qualifica dirigenziale che coinciderebbe con quello introdotto

dall'art. 2 della legge della regione Liguria n. 5 del 1991,

rilevando inoltre che, anche nell'ipotesi di un eventuale

accoglimento della questione di legittimità costituzionale

sollevata, i concorsi non potrebbero comunque svolgersi secondo le

modalità stabilite dall'art. 17 del d.P.R. n. 761 del 1979,

dovendosi procedere per singole specialità e non per aree;

che nel merito, secondo le stesse parti, la questione sarebbe

infondata in quanto:

a) l'art. 17 del d.P.R. n. 761 del 1979 non esprimerebbe

una norma di principio inquadrata in una riforma fondamentale,

poiché la disciplina concorsuale prevista per la figura

dell'assistente in formazione, anche alla luce della norma di delega,

contenuta nell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

(Istituzione del Servizio sanitario nazionale), non avrebbe tale

valore; né comunque la disposizione regionale andrebbe ad incidere,

contraddicendolo, su un assetto diversamente configurato dal

legislatore statale, giacché il citato art. 17 non avrebbe mai

trovato applicazione;

b) il legislatore regionale non avrebbe inteso sottrarre la

controversia al suo giudice naturale, al fine di eludere la decisione

di primo grado, ma avrebbe inteso soddisfare ragioni di pubblico

interesse, identificate nell'esigenza di uniformare le proprie scelte

a quelle effettuate nel resto del territorio nazionale;

c) non potrebbe dirsi violato il principio di imparzialità

della pubblica amministrazione, perché la legge impugnata avrebbe

inteso eliminare un trattamento ingiustificatamente differenziato

rispetto alle procedure generalmente seguite;

che, con atto depositato fuori termine, si è costituita la

parte resistente nel giudizio a quo.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è entrata in vigore la legge della regione Liguria

11 novembre 1999, n. 34 (Legge di semplificazione dell'ordinamento

regionale);

che, in particolare, l'art. 2 della citata legge regionale ha

disposto l'abrogazione della legge che contiene la disposizione

impugnata, mentre l'art. 3, comma 1, prevede che le disposizioni

abrogate continuino "a trovare applicazione per i rapporti sorti nel

periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti

dell'entrata e degli impegni di spesa assunti";

che, d'altra parte, anteriormente alla stessa pronuncia

dell'ordinanza di rimessione, è variamente mutata la normativa

statale di riferimento sulla base della quale il Consiglio di Stato

ha prospettato la violazione dei parametri costituzionali invocati,

in particolare con l'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), più volte

modificato, e del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento

recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del

Servizio sanitario nazionale), atti ai quali il rimettente non fa

cenno nel sollevare la questione;

che pertanto, sia per l'abrogazione della norma impugnata ad

opera della legge della regione Liguria n. 34 del 1999, sia per il

suddetto complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento,

si impone il riesame della perdurante rilevanza della questione da

parte del rimettente, al quale compete valutare l'applicabilità

dello jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione

V.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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