Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1979

Altra decisione · depositata il 06/12/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, secondo

comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato) modificati dalle leggi 14

maggio 1969, n. 252 e 28 aprile 1967, n. 264, promosso con ordinanza

emessa il 10 aprile 1974 dalla Corte dei conti sul ricorso di Mille

Maria vedova Arena, iscritto al n. 334 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9

giugno 1978.

Visto l'atto di costituzione di Mille Maria;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore

Guglieimo Roehrssen;

udito l'avvocato Claudio Schwarzenberg per Mille Maria.

Ritenuto che con ordinanza 10 aprile 1974, pervenuta il 16 aprile

1976, la Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso di

Mille Maria - alla quale era stata negata la pensione di riversibilità

quale vedova di Arena Antonio, pensionato statale, per avere essa

contratto il matrimonio dopo che l'Arena aveva compiuto il

settantaduesimo anno di età - ha sollevato, in riferimento agli artt.

3,29,31,36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15

febbraio 1958, n. 46, così come modificati dalla legge 14 maggio

1969, n. 252 e dalla legge 28 aprile 1967, n. 264, nella parte in cui

escludono il diritto alla pensione di riversibilità della vedova di

pensionato statale con riguardo all'età del coniuge dante causa al

momento del matrimonio;

che, in forza dei citati articoli, le condizioni necessarie perché

la vedova potesse usufruire della pensione di riversibilità, in caso

di matrimonio da lei contratto con impiegato statale dopo il suo

collocamento a riposo, venivano così determinate in linea generale: a)

età del coniuge pensionato, alla data del matrimonio, non superiore al

settantaduesimo anno; b) differenza di età fra i coniugi non superiore

ad anni venti; c) durata almeno biennale del matrimonio.

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 S. O. del 9 maggio

1974, dette condizioni sono state modificate (art. 81, terzo comma) nel

senso che la pensione di riversibilità spetta alla vedova anche se il

pensionato aveva superato, all'atto del matrimonio, il 65 anno di età,

purché la differenza di età fra i coniugi non superi i 25 anni ed il

matrimonio abbia avuto durata almeno biennale;

che, nel caso in esame, dalla stessa ordinanza di rinvio si evince

che il pensionato dante causa alla data del matrimonio aveva superato i

65 anni di età, ma la differenza di età fra i coniugi non superava i

25 anni e la durata del matrimonio, al momento della morte del

pensionato, aveva superato il biennio;

che, prevedendo l'art. 256 del suddetto testo unico che le nuove

norme da esso stabilite si applicano anche ai casi in corso di

trattazione, occorre che il giudice a quo esamini se le norme suddette

siano applicabili al caso in questione e se quindi, sussista ancora la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata

con l'ordinanza in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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