Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice

di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1963 dalla Corte suprema di

cassazione - Sezione la penale - nel procedimento penale a carico di

Bonomo Giuseppe, iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 4

maggio 1963;

2) ordinanza emessa il 21 febbraio 1963 dal Tribunale di Lecco nel

procedimento penale a carico di Volonterio Giovanni, iscritta al n. 80

del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963;

3) ordinanza emessa il 15 marzo 1963 dal Tribunale di Firenze nel

procedimento penale a carico di Giannino' Antonino, iscritta al n. 82

del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963;

4) ordinanza emessa il 1 marzo 1963 dal Tribunale di Brescia nel

procedimento penale a carico di Recalcati Angelina e Venturini Bruno,

iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963;

5) ordinanza emessa il 28 marzo 1963 dal Tribunale di Catania nel

procedimento penale a carico di Amodeo Gaetano, iscritta al n. 93 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963;

6) ordinanza emessa l'11 marzo 1963 dal Tribunale di Lecco nel

procedimento penale a carico di Zavalloni Luigi, iscritta al n. 119 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 175 del 2 luglio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate pronunciate dalla

Corte di cassazione e dai Tribunali di Lecco, di Firenze, di Brescia e

di Catania, è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 del Codice processuale penale per contrasto

con l'art. 25, primo comma, della Costituzione;

che le ordinanze, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,

sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 4 maggio

1963; n. 132 del 18 maggio 1963; n. 125 dell'11 maggio 1963; n. 138 del

25 maggio 1963 e n. 175 del 2 luglio 1963;

che in questa sede, non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che, con la sentenza n. 109 del 1963, questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione predetta;

che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la

precedente decisione;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87 e l'articolo 9, secondo comma, delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale ed ordina la

restituzione degli atti agli organi giudiziari rispettivamente

competenti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1963:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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