Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/2000

Altra decisione · depositata il 16/05/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), promossi con ordinanze emesse il 3 e il 4 dicembre 1998

dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, il 19 dicembre

1997 e il 21 ottobre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, il 3 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale

della Sicilia, il 28 ottobre e l'11 febbraio 1998, il 19 e il

15 dicembre 1997, il 25 novembre 1998, il 15 e il 1° dicembre 1997,

il 15, il 19 e il 1° (n. 2 ordinanze) dicembre 1997, il 28 gennaio

1998, il 1°, il 19 e il 15 dicembre 1997, il 29 ottobre 1997 e il

5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

rispettivamente iscritte ai nn. 254, 255, 359, 439, 456, 599, 603,

610, 632, 649, 665, 691, 692, 703, 732, 733, 734 del registro

ordinanze 1999, e ai nn. 4, 18, 19, 20, 21 del registro ordinanze

2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19,

25, 37, 38, 43, 44, 47, 48, 50, 51 e 52, prima serie speciale,

dell'anno 1999 e nn. 3, 5 e 6, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Domenico Cicero e di Valentina

Damiata nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

diciannove ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 359, 439, 599,

603, 610, 632, 649, 665, 691, 692, 703, 732, 733 e 734 del 1999, r.o.

nn. 4, 18, 19, 20 e 21 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio

costituzionale della riserva di legge", questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,

n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come

modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997,

n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che

ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione

degli accessi a taluni corsi universitari;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella

fase cautelare, trattandosi di giudizi promossi da studenti non

ammessi all'immatricolazione al primo anno dei corsi, per i quali le

università hanno stabilito un numero massimo di iscrizioni e

l'amministrazione ha dettato il decreto ministeriale 21 luglio 1997,

n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accessi

all'istruzione universitaria e di connesse attività di

orientamento);

che, secondo tutte le ordinanze di rimessione, in base agli

artt. 33 e 34 della Costituzione sussisterebbe una riserva relativa

di legge in materia di diritto allo studio, anche universitario, come

affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa, poiché

l'art. 33, secondo comma, della Costituzione, stabilisce

espressamente che "la Repubblica detta le norme generali

sull'istruzione e istituisce scuole di ogni ordine e grado", e

l'art. 34, primo comma, sancisce che "la scuola è aperta a tutti";

che nelle ordinanze si osserva che la previsione

costituzionale di una riserva relativa di legge in una determinata

materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre

fonti la disciplina della materia stessa, ma ciò è possibile, come

precisato dalla giurisprudenza costituzionale, soltanto previa

determinazione, da parte del legislatore medesimo, di una serie di

precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria,

o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali della

disciplina;

che la disposizione censurata, al contrario, conferisce al

Ministro il potere di determinare la limitazione degli accessi

all'istruzione universitaria, senza alcuna previa fissazione dei

principi generali della disciplina, attribuendo al Ministro stesso il

compito di definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica

amministrazione, il Consiglio universitario nazionale, i criteri

generali per la regolamentazione dell'accesso;

che la violazione del principio della riserva di legge

comporterebbe in tal modo anche la violazione del principio della

tutela del diritto allo studio, di cui agli artt. 33 e 34 della

Costituzione;

che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale

(ad eccezione di quello iscritto al r.o. n. 665 del 1999) è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

che, con tre ordinanze di rimessione di identico tenore (r.o.

nn. 254, 255 e 456 del 1999), anche il Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,

n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge

15 maggio 1997, n. 127, per violazione dei medesimi parametri

costituzionali;

che, precisata la rilevanza della questione, il giudice

rimettente osserva che la sentenza n. 383 del 1998 della Corte

costituzionale, con la quale analoga questione è stata respinta in

relazione all'istituzione del numero chiuso per l'accesso a taluni

corsi di laurea, non avrebbe del tutto sgombrato il campo dai dubbi

di incostituzionalità della norma esaminata, perché il potere

attribuito al Ministro è stato in concreto esercitato anche per

corsi universitari per i quali non sembrano rinvenibili

nell'ordinamento idonee norme legislative a supporto del regolamento

ministeriale adottato;

che anche in questi giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata;

che nei giudizi di cui al r.o. nn. 254 e 255 del 1999 si sono

costituite le parti private, ricorrenti nei giudizi a quibus

chiedendo l'accoglimento della questione per violazione degli

artt. 3, 34, 70 e 76 della Costituzione, in particolare sostenendo

che, al di fuori dei titoli accademici cui la sentenza della Corte

costituzionale n. 383 del 1998 si riferisce, la disposizione

impugnata istituirebbe un potere ministeriale svincolato da adeguati

criteri di esercizio, in violazione del principio costituzionale

della riserva di legge, nonché del principio costituzionale

dell'autonomia universitaria, in quanto quest'ultima si troverebbe

vincolata a regolamenti del potere esecutivo.

Considerato che tutte le ordinanze prospettano una stessa

questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i

relativi giudizi possono essere riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è

sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di

accessi ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la

programmazione a livello nazionale e di singole università degli

accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono

una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative,

dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità

amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei

posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5)

dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni

degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti in

virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o

comunque ammessi dagli atenei;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove

disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno

dato origine alla presente questione di costituzionalità;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici

rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza della questione

medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai tribunali

amministrativi regionali del Lazio e per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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