Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio

1959, n. 741, e del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promosso con

ordinanza emessa il 13 marzo 1962 dal Pretore di Roma nel procedimento

civile vertente tra Rampulla Giuseppe e Pellicciotta Aldo, iscritta al

n. 65 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 101 del 13 aprile 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente davanti

al Pretore di Roma tra i signori Giuseppe Rampulla e Aldo Pellicciotta,

il Pretore sollevò d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli

artt. 36, 39, 71 e 76 della Costituzione, nonché del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1032, perché emanato in virtù di una delega conferita al

Governo da una legge costituzionalmente illegittima;

che con ordinanza 13 marzo 1962 il Pretore sospese il giudizio e

trasmise gli atti a questa Corte;

che nel presente giudizio non c'è stata costituzione delle parti

private, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con sentenza 11 dicembre 1962, n. 106, questa Corte

ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli

artt. 39, 71 e 76 della Costituzione;

che con sentenza n. 129 del 4 luglio 1963 la Corte ha dichiarato

parimenti non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 della legge n. 741, in relazione all'art. 36 della

Costituzione, che nei suoi termini sostanziali è identica a quella

sollevata dal Pretore di Roma nel presente giudizio, con riferimento

generico a tutta la legge di delegazione;

che l'ordinanza del Pretore di Roma non ha prospettato le ora

enunciate questioni sotto profili nuovi e diversi, che impongano un

riesame della decisione, la quale, pertanto, deve essere confermata;

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli

artt. 36, 39, 71 e 76 della Costituzione, e del D.P.R. 14 luglio 1960,

n. 1032, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1963:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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