Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1983 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 151/1968

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

1 marzo 1968, n. 151 (Dipendenti dell'INADEL - indennità premio

servizio) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal Pretore

di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Martini Martino e

l'INADEL, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 13 ottobre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1982, il Pretore di Arezzo,

nel corso del procedimento civile fra Martini Martino e l'INADEL ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge 1 marzo 1968 n. 151 nella parte in cui esclude la corresponsione

dell'indennità premio di fine servizio ai dipendenti dimissionari

dell'Istituto con meno di 25 anni di servizio.

Considerato che nell'ordinanza è contenuta soltanto una

motivazione "per relationem" nella quale mancano adeguati elementi per

la ricostruzione della situazione di specie, e che pertanto l'ordinanza

non dà conto degli effettivi termini della operatività della norma

impugnata;

che da ciò deriva un'assoluta carenza di motivazione circa la

rilevanza della questione prospettata come pure l'inidoneità

dell'ordinanza a soddisfare la fondamentale esigenza della chiara e

generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle

relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale

deferite alla Corte;

che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte

(da ultimo, sentenza n. 158 del 1982, ordinanze n. 212 del 1982 e n. 22

del 1983) dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione

come sopra sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968 n. 151, sollevata

in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36 Cost., con ordinanza del

Pretore di Arezzo del 9 febbraio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGL1ELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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