Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/2002

Altra decisione · depositata il 30/01/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59

(Riordino dei consorzi di bonifica), promosso con ordinanza emessa il

19 ottobre 2000 dalla Corte di cassazione nei ricorsi riuniti

promossi dalla Regione Lombardia, dal Consorzio di bonifica Medio

Chiese e dal Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa ed

altri, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1o serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione del Consorzio di miglioramento

fondiario Roggia Desa, del Consorzio di bonifica Medio Chiese e della

Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Maria Cristina Zavatti per il Consorzio di

miglioramento fondiario Roggia Desa, Giovanni Compagno per il

Consorzio di bonifica Medio Chiese, Giuseppe Ferrari e Massimo

Luciani per la Regione Lombardia.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 ottobre 2000, la Corte di

cassazione, a sezioni unite, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 18 e 117 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione

Lombardia 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di

bonifica), là dove dispone che "i consorzi di bonifica assumono le

funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al regio

decreto 13 febbraio 1933, n. 215";

che - premessa una ricostruzione della natura giuridica dei

consorzi di miglioramento fondiario alla luce della configurazione

quali enti associativi privati datane dal regio decreto n. 215 del

1933 sulla bonifica integrale - il remittente osserva che la norma

denunciata non pone distinzioni o riserve, di modo che il subentro

dei consorzi di bonifica deve essere inteso come assunzione della

totalità delle suindicate funzioni, nessuna esclusa: essa ha

pertanto l'effetto di determinare il completo venir meno dei compiti

istituzionali dei consorzi di miglioramento fondiario, l'integrale

svuotamento delle funzioni loro proprie e, conseguentemente, la loro

estinzione, con portata generale;

che, così interpretato, l'art. 6, secondo comma, della legge

della Regione Lombardia n. 59 del 1984 contrasterebbe in primo luogo

con l'art. 117 della Costituzione per violazione del principio

fondamentale della necessaria concorrenza dell'intervento pubblico e

privato in materia di bonifica, desumibile dal regio decreto n. 215

del 1933: concorrenza che non solo si manifesta, come già ritenuto

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 326 del 1998, nella

ravvisata coesistenza di tali caratteri nell'ambito dei consorzi di

bonifica, ma che, ad avviso del remittente, postulerebbe anche la

compresenza di enti pubblici, come i consorzi di bonifica, e di enti

associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario;

che l'art. 117 della Costituzione sarebbe inoltre violato per

il superamento del divieto, per il legislatore regionale, di

intervenire sui rapporti di diritto privato, la cui disciplina deve

essere uniforme su tutto il territorio nazionale, mentre, per effetto

della norma impugnata, la facoltà dei privati, proprietari di fondi

interessati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di

associarsi in consorzio sarebbe esclusa nell'ambito della Regione

Lombardia, determinando una palese difformità di regime;

che siffatta esclusione violerebbe inoltre, ad avviso della

Corte remittente, l'art. 18 della Costituzione, che garantisce il

diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza

autorizzazione, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si è

costituita la Regione Lombardia, concludendo per la (manifesta)

inammissibilità ovvero per la (manifesta) infondatezza della

questione e prospettando inoltre in via subordinata, sia nella

memoria depositata nell'imminenza della pubblica udienza che nella

discussione orale, l'opportunità di una restituzione degli atti al

giudice remittente a seguito dell'entrata in vigore della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

che si è costituito altresì il Consorzio di bonifica Medio

Chiese e il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa,

anch'essi ricorrenti nel giudizio a quo, il primo concludendo per

l'inammissibilità o comunque per la manifesta infondatezza della

questione, il secondo chiedendo la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma denunciata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia

26 novembre 1984, n. 59, è prospettata dal giudice remittente

anzitutto in relazione al denunciato superamento del limite dei

principi fondamentali che emergono dalla legislazione statale nella

materia della bonifica e che vincolano la potestà regionale,

invocandosi come parametro l'art. 117 della Costituzione;

che, successivamente all'emanazione delle ordinanze di

rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della

parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito

l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il

mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di

giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al

giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione

(cfr. ordinanze n. 382, n. 397 e n. 416 del 2001).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari