Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1990

Altra decisione · depositata il 23/01/1990 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 263-terd.P.R. 447/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.263- ter del

codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il

7 giugno 1989 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a

carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n. 365 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 7 giugno

1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 263- ter del codice di procedura

penale del 1930, "nella parte in cui rende priva di sanzione

processuale la violazione dei termini risultanti dalla somma del

termine di 24 ore, previsto per la trasmissione degli atti da parte

dell'autorità che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame, e

di quello previsto per la decisione del tribunale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato

con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;

che l'art. 250, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), prescrive, tra l'altro, che "I

provvedimenti sulla libertà personale disposti anteriormente alla

data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i

presupposti indicati nel comma 1";

e che, quindi, spetta al giudice a quo determinare se, alla

stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia

tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari