Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

approvata il 29 gennaio 1980 e riapprovata il 12 marzo 1980, recante

"Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con

mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta regionale",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 28 marzo 1980, depositato in cancelleria il 2 aprile

successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 28 marzo 1980 il presidente

del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della legge

della Regione Campania, riapprovata il 12 marzo 1980, recante

"Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con

mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta regionale";

che, secondo il Governo, la Regione, inquadrando il personale

con mansioni di autista nel livello funzionale esecutivo, ha agito in

contrasto con le disposizioni del contratto unico nazionale di tutti

i dipendenti regionali (che ha invece inquadrato lo stesso personale

nel livello inferiore a quello dei dipendenti della ex carriera

esecutiva), e tale contrasto rivelerebbe la violazione del princìpio

stabilito dall'art. 67 della legge n. 62 del 1953 sull'uniformità di

trattamento dei dipendenti regionali rispetto a quelli statali,

princìpio che è diretta applicazione dell'art. 97 Cost.; inoltre,

essendo stato il contratto recepito da tutte le altre Regioni, la

legge della Regione Campania violerebbe anche l'art. 3 Cost.;

che con il princìpio espresso nell'art. 97 Cost. urterebbe

altresì la tabella organica del personale della giunta - ruolo

formazione professionale - di modo che su un organico di 500 posti se

ne hanno 417 nel livello di concetto e solo 18 nel livello esecutivo

e 35 in quello ausiliario;

che si è costituita in giudizio la Regione Campania eccependo

l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni attinenti

all'art. 1 della legge (inquadramento degli autisti in difformità

del contratto nazionale), e l'inammissibilità per tardività della

questione attinente all'art. 2, non avendo la tabella richiamata

dall'articolo in questione alcun contenuto innovativo ed essendosi

limitata a riprodurre esattamente la tabella organica E/1 tris

annessa alla legge regionale n. 20 del 1979;

che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione ha

presentato memoria difensiva, ribadendo le conclusioni già esposte;

Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, questa

Corte si è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d.

accordi nazionali per il personale delle Regioni uno dei quali, per

la precisione quello stipulato il primo febbraio 1977, viene invocato

come parametro di legittimità nel presente giudizio - stipulati

prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti

diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle

garanzie predisposte dalla predetta legge", non si può riconoscere

"un significato diverso da quello di un mero fatto politico,

ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della

Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e

l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost., resta del tutto

integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di

discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso";

che, pertanto, non essendo emerse nuove argomentazioni che

inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza, la

questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge impugnata va

dichiarata manifestamente non fondata;

che relativamente alla seconda questione, va accolta l'accezione

di tardività formulata dalla Regione Campania, essendo la tabella

richiamata dall'art. 2 meramente riproduttiva della tabella E/1-tris

annessa alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 20;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione

Campania, riapprovata il 12 marzo 1980, recante "Modifica del livello

funzionale di inquadramento dei dipendenti con mansioni di autista

del ruolo del personale della giunta regionale", sollevata, in

riferimento all'art. 97 Cost., dal presidente del Consiglio dei

ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della medesima legge della Regione

Campania, sollevata, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dal

Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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