Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1996 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle

strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle

pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in

materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa

il 17 agosto 1995 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile

vertente tra Di Sano Maria Antonia e I.N.P.S., iscritta al n. 852 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Di Sano Maria Antonia ed altre e

dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Maria Antonio

Di Sano e altre contro l'INPS per ottenere la riliquidazione del

trattamento pensionistico sulla base di una anzianità contributiva

fino al sessantesimo anno di età in virtù della sentenza di questa

Corte n. 371 del 1989, il Pretore di Roma, con ordinanza del 17

agosto 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23

aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui stabilisce che il

trattamento pensionistico per i lavoratori che fruiscono del

collocamento a riposo ai sensi della stessa legge venga calcolato

sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari

a quello intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro ed il

raggiungimento del sessantesimo anno di età per gli uomini, e del

cinquantacinquesimo per le donne";

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola

il principio di parità tra uomo e donna in quanto preclude alle

lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto di

lavoro prima del compimento di sessant'anni di età, il beneficio

dell'accredito contributivo riconosciuto nelle medesime condizioni

agli uomini, sebbene il limite dell'età lavorativa delle lavoratrici

sia stato parificato a quello dei lavoratori;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituite le ricorrenti chiedendo una sentenza di accoglimento;

che si è costituito anche l'INPS chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la questione è già stata esaminata da questa

Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 23 aprile 1981,

n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la

liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di

disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e

pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari