Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 234, comma

secondo, del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) 13 febbraio 1963 della Sezione istruttoria della Corte di

appello di Napoli nei procedimenti penali a carico di Izzo Silvestro ed

altri, Urzillo Andrea ed altri, Iapicca Arcangelo ed altri, iscritte ai

nn. 68, 69 e 87 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963 e n. 132 del 18

maggio 1963;

2) 16 febbraio 1963 della Sezione istruttoria della Corte di

appello di Milano nel procedimento penale a carico di Paganelli

Valiardo, iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, con le ordinanze suddette, è stata, in modo

identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art.

234, comma secondo, del Codice di procedura penale, nel senso che la

facoltà insindacabile concessa da tale norma al Procuratore generale

di rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria contrasta con il

dettato dell'art. 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può

essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge;

che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 22 giugno 1963, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 234 del Cod. proc. penale, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può

avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 234 del Codice di procedura

penale, sollevata dalle Sezioni istruttorie delle Corti di appello di

Napoli e di Milano, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI- ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ-

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1963:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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