Corte costituzionale

Ordinanza n. 133/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e

riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza

emessa il 18 giugno 1999 dal tribunale di Ravenna nel procedimento

civile vertente tra Baldassarri Paolo e l'ENASARCO, iscritta al

n. 454 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Baldassarri Paolo e della

Fondazione ENASARCO nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2001 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Giovanni Angelozzi per Baldassarri Paolo,

Bartolo Spallina per la Fondazione ENASARCO e l'avvocato dello Stato

Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 giugno 1999, emessa nel corso

del giudizio civile promosso da un agente di commercio, al fine di

ottenere la condanna dell'ENASARCO alla riliquidazione della pensione

di vecchiaia tramite la rivalutazione della base retributiva

pensionabile, il tribunale di Ravenna ha sollevato, in riferimento

agli artt. 38, secondo comma, 36 e 3, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente

nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e rappresentanti di commercio), "nella parte in cui non

prevede l'adeguamento della pensione di vecchiaia degli agenti e dei

rappresentanti di commercio alla stregua di quanto previsto per gli

altri lavoratori autonomi ex art. 6, ottavo comma, del d.l.

12 settembre 1983, n. 63 (recte: 463)", convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,

non prevedendo "nessun meccanismo di adeguamento dell'importo

nominale" della base di calcolo utilizzata per la liquidazione di

detta pensione, contrasta:

con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, giacché

non tutela in alcun modo il valore della base stessa dagli effetti

negativi discendenti dalla svalutazione monetaria;

con l'art. 36 della Costituzione, in quanto "non assicura

alcuna correlazione della prestazione pensionistica ai contributi

effettivamente versati sulla base delle provvigioni liquidate e

quindi incide sulla stessa proporzionalità della prestazione alla

quantità e qualità del lavoro svolto";

con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per

l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri

lavoratori autonomi, ai quali l'art. 6, ottavo comma, del d.l.

12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge

11 novembre 1983, n. 638, assicura un meccanismo di adeguamento della

pensione base;

che la prospettata questione di costituzionalità non

investe, secondo il giudice a quo la problematica "della perequazione

automatica successiva alla liquidazione della pensione, né della sua

integrazione al minimo", ma mira ad ottenere "un meccanismo di difesa

della base di calcolo della pensione", che non può "essere

compensato" dalla facoltà di versamento dei contributi volontari,

che sono finalizzati, esclusivamente, a far conseguire una maggiore

anzianità contributiva;

che l'ordinanza, nell'osservare che il legislatore ha

ritenuto "di generale necessità un meccanismo di adeguamento e di

difesa dagli effetti dell'inflazione" sia per i lavoratori

dipendenti, che per quelli autonomi, reputa la denunciata omissione

ancor più ingiustificata, dal momento che il nuovo "Regolamento

delle attività istituzionali" dell'ENASARCO, approvato il

24 settembre 1998, prevede, per il futuro, "un meccanismo di

rivalutazione della media provvigionale utilizzata per il calcolo

della pensione" (art. 15, comma 3), non senza precisare, al tempo

stesso, che ciò che si sollecita non è la "semplice estensione di

un regime più favorevole" da una gestione all'altra, ma

l'eliminazione di "una lacuna palesemente irragionevole", attraverso

il criterio di adeguamento di cui al citato art. 6, ottavo comma, del

d.l. n. 463 del 1983 "e secondo le stesse decorrenze";

che, ad avviso del giudice a quo, la questione ora

prospettata risulta diversa da quella che, in precedenza, aveva

portato alla pronunzia di inammissibilità di cui alla sentenza

n. 265 del 1992, con la quale la Corte aveva rilevato che venivano

invocati dal rimettente "due criteri alternativi di rivalutazione";

che si è costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio a

quo per sentir dichiarare l'incostituzionalità della denunciata

disposizione;

che si è costituita, altresì, la Fondazione ENASARCO, parte

convenuta nel giudizio a quo che ha concluso per l'inammissibilità

o, comunque, l'infondatezza della sollevata questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo una declaratoria di infondatezza della questione;

che, nell'imminenza dell'udienza, hanno depositato memorie

illustrative sia la Fondazione ENASARCO, che il Presidente del

Consiglio dei ministri, ribadendo le argomentazioni e le conclusioni

di cui ai rispettivi atti di costituzione ed intervento.

Considerato che il denunciato art. 10 della legge 2 febbraio

1973, n. 12, nella parte in cui non prevede meccanismi di

indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico

erogato dall'ENASARCO, è stato già oggetto di scrutinio da parte

della Corte, che, con la sentenza n. 265 del 1992, ha dichiarato

inammissibile la questione di costituzionalità allora sollevata in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della

Costituzione;

che, contrariamente a quanto opinato dall'attuale rimettente

in ordine alla ratio decidendi della menzionata pronuncia, la Corte,

in quell'occasione, pur evidenziando la circostanza che la questione

era stata prospettata senza una previa e chiara scelta di uno dei

possibili sistemi di rivalutazione della base pensionabile, ritenne

che, in ogni caso, rientrava nella discrezionalità del legislatore

la determinazione del sistema di indicizzazione della base di computo

del trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio;

che, inoltre, la medesima decisione, sia pur tralasciando

altre considerazioni di merito, segnalò, tuttavia, che gli effetti

negativi della svalutazione monetaria intervenuta tra il momento di

maturazione del periodo di contribuzione obbligatoria e quello di

conseguimento del diritto a pensione, avrebbero potuto trovare

compensazione nella facoltà concessa all'interessato del versamento

di contributi volontari (art. 8 della legge n. 12 del 1973);

che, invero, ad ulteriore sviluppo delle ragioni in

precedenza addotte, deve, anzitutto, rilevarsi, in via di principio,

che il problema della conformità a Costituzione di un sistema

previdenziale che non contempli un meccanismo di adeguamento della

base di computo del trattamento pensionistico non può prescindere,

in ogni caso, dalla considerazione del complessivo quadro normativo

in cui la norma censurata si colloca (sentenza n. 457 del 1998) e

ciò, segnatamente, quando si tratti di un sistema connotato

dall'autofinanziamento delle rispettive gestioni in una visione di

mutualità di gruppo o categoriale;

che, in particolare, quanto all'asserita lesione degli

artt. 38, secondo comma, e 36 della Costituzione, va osservato che,

nell'ambito di un regime previdenziale che adotta un sistema

retributivo di calcolo della pensione di vecchiaia, qual è quello

delineato dalla legge n. 12 del 1973, la garanzia della

proporzionalità ed adeguatezza del trattamento pensionistico non

esige, tuttavia, un intangibile rapporto di corrispondenza tra

contributi versati e pensione (sentenze n. 307 del 1989 e n. 30 del

1976);

che, peraltro, contrariamente a quanto reputa il rimettente,

non può disconoscersi, ai fini della tutela assicurata dall'art. 38

della Costituzione, e per contrastare gli effetti negativi denunciati

dall'ordinanza, il rilievo che assume, nel caso in esame, non solo il

già ricordato istituto della contribuzione volontaria, ma, al tempo

stesso, quello della perequazione automatica di cui alla disciplina

contenuta negli artt. 9 e 10 della legge n. 160 del 1975, resa

applicabile, nella specie, dall'art. 1 del d.l. n. 942 del 1977,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 41 del 1978;

che, sempre al fine suddetto, risulta comunque decisiva la

circostanza che gli iscritti all'Ente beneficiano del meccanismo

della rivalutazione (art. 5, comma 6, della legge n. 233 del 1990 e

art. 3 del decreto legislativo n. 503 del 1992) della base di computo

del trattamento facente capo alla gestione speciale istituita presso

l'INPS in base alla legge 22 luglio 1966, n. 213, che ha attribuito

alla pensione ENASARCO natura integrativa del predetto trattamento

(art. 29);

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3, primo comma,

della Costituzione, non può non rammentarsi il consolidato

orientamento della Corte, secondo il quale la comparazione tra regimi

previdenziali diversi non vale di per sé a dimostrare la lesione del

principio di eguaglianza (tra le molte, sentenza n. 61 del 1999),

soprattutto se la prospettazione medesima, come nel caso di specie,

si limiti ad evidenziare isolati elementi di disparità di

trattamento e manchi di operare una globale comparazione tra i regimi

previdenziali stessi (tra le altre, sentenze n. 345 del 1999 e n. 457

del 1998);

che, comunque, il tertium comparationis evocato dal

rimettente e cioè l'art. 6, ottavo comma, del d.l. 12 settembre

1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638 - oltre a non contemplare un vero e proprio meccanismo

di rivalutazione della base pensionabile per le gestioni assicurative

INPS relative ai lavoratori autonomi, ma un coefficiente di

adeguamento della pensione base - è stato abrogato dal comma 3

dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990;

che, pertanto, alla luce delle ulteriori considerazioni

svolte, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973,

n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli

agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di

commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e

38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Ravenna con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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