Corte costituzionale

Ordinanza n. 133/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del

condannato militare), promossi con due ordinanze emesse il 6 e il 20

dicembre 1994 dal Tribunale militare di sorveglianza sulle istanze

proposte da Mercia Marco e da Ferrante Vincenzo iscritte ai nn. 762 e

800 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 1 e 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, rese nel

corso di due procedimenti per la concessione di affidamento in prova

dei condannati militari Mercia Marco (ordinanza del 6 dicembre 1994)

e Ferrante Vincenzo (ordinanza del 20 dicembre 1994), il Tribunale

militare di sorveglianza ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile

1983, n. 167, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che in base alla disposizione impugnata non è possibile

concedere il beneficio dell'affidamento in prova a militari che, in

precedenza, sono stati condannati per i reati comuni di "rapina,

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o

per reati connessi a fine di terrorismo o di eversione

dell'ordinamento costituzionale";

che il Tribunale militare di sorveglianza - dopo aver osservato

che un'analoga disposizione era contenuta nell'ordinamento

penitenziario comune - ne rileva l'abrogazione ad opera della novella

del 1986 e sostiene, conseguenzialmente, l'incostituzionalità, per

irragionevolezza, del mantenimento della preclusione ex art. 1,

secondo comma, legge n. 167 del 1983.

Considerato che, concernendo identica questione, i giudizi vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1995, successiva alla

pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della

legge 29 aprile 1983, n. 167 nella parte in cui prevede che

l'affidamento in prova è escluso "quando il condannato militare è

stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di

persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati connessi a fine

di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale", e che

pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la parte di norma

oggetto di impugnativa, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. da ult. ordinanza n. 41 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del

condannato militare), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza con le ordinanze

in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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