Corte costituzionale

Ordinanza n. 133/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto

comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 (Provvedimenti

urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione

degli immobili urbani), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495,

promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di

Padova nel procedimento civile vertente tra Moschini Giovanni Antonio

(detto Giannantonio) e De Mori Aldo, iscritta al n. 624 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il locatore aveva

richiesto la condanna del conduttore al pagamento dei canoni

arretrati, calcolati in base alla clausola di adeguamento a suo tempo

pattuita, secondo l'indice I.S.T.A.T., il Pretore di Padova, con

ordinanza emessa il 29 ottobre 1985, ha sollevato, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio

1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, nella parte

in cui - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di

cassazione - consente l'operatività delle clausole I.S.T.A.T. di

adeguamento del canone per i contratti aventi scadenza successiva a

quella della proroga accordata dal citato decreto-legge;

che, a parere del giudice a quo, una diversità di

regolamentazione troverebbe razionale giustificazione in presenza di

una disparità di condizioni economiche dei contraenti, mentre la

disciplina impugnata, nel collegare il differente regime (esclusione

o meno dell'efficacia delle clausole I.S.T.A.T.) al mero dato

temporale costituito dalla scadenza del 31 gennaio 1974,

realizzerebbe una violazione del principio d'eguaglianza.

Considerato che la medesima questione è già stata risolta da

questa Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n.

65 del 1988, in cui si è osservato come la differenziazione di

regime giuridico, quale risulta dall'applicazione della norma secondo

il diritto vivente, corrisponda ad una oggettiva diversità di

situazioni, trattandosi di rapporti sorti in tempi diversi, tra i

quali le locazioni soggette al regime vincolistico risultano

percentualmente preponderanti rispetto ai contratti non prorogati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio

1973, n. 426 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di

locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito in

legge 4 agosto 1973, n. 495, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Padova con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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