Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/2002 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7,

della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di

università e di ricerca scientifica e tecnologica) promossi con

quattro ordinanze emesse il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 593, 594, 595 e

857 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 33 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Tullio Cataldo Pietro, Caserta

Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;

Udito l'avvocato Gherardo Marone per Tullio Cataldo Pietro,

Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore

Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

quattro ordinanze, di contenuto sostanzialmente analogo, emesse il

7 marzo 2001 e depositate il 14 maggio 2001, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999,

n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca

scientifica e tecnologica), nella parte in cui prevedendo che è

legittimamente conseguita l'idoneità alla nomina a professore

associato dai tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo

periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio

al 1 agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di

idoneità, per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di

atti preclusivi alla partecipazione, emesse dal giudice

amministrativo, li abbiano superati - "non contempla, tra i

destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari

con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso";

che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che i

ricorrenti medici interni universitari con compiti assistenziali

avevano a suo tempo fatto istanza di partecipazione alla seconda

tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, a seguito

della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986, che aveva

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo,

numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, comma

primo, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplavano i medici

interni universitari tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di

idoneità;

che gli stessi ricorrenti avevano successivamente impugnato

dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di rigetto delle

suddette istanze, ottenendo provvedimenti di sospensiva, in forza dei

quali avevano partecipato ai giudizi di idoneità, superandoli;

che le suddette impugnative erano state tuttavia respinte nel

merito, con sentenze passate in giudicato;

che nei giudizi a quibus - aventi ad oggetto l'impugnativa di

provvedimenti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento

dell'idoneità a professore associato - i suddetti ricorrenti

invocano l'applicazione della norma di sanatoria di cui al citato

art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

che tale norma sarebbe tuttavia - secondo il giudice a quo -

inapplicabile nella specie, essendo riferita esclusivamente alla

categoria dei tecnici laureati;

che peraltro la norma stessa, proprio in quanto trascura di

includere tra i destinatari del beneficio i medici interni

universitari nominati per concorso pubblico, sarebbe in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del

principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza, essendo le

due categorie - ad avviso del rimettente - pienamente assimilabili ai

fini della partecipazione ai giudizi di idoneità, secondo quanto

affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 89 del 1986;

che si sono costituiti nei giudizi i quattro ricorrenti, con

memorie di identico contenuto, concludendo per l'accoglimento della

questione di legittimità costituzionale.

Considerato, preliminarmente, che i quattro giudizi, avendo ad

oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere

congiuntamente decisi;

che il rimettente, pur dando atto dell'intervenuto rigetto

nel merito, con sentenze passate in giudicato, delle impugnative

proposte dai ricorrenti avverso i provvedimenti con i quali erano

state respinte le loro istanze di partecipazione ai giudizi di

idoneità, omette qualsiasi motivazione a sostegno dell'implicito

assunto decisivo ai fini della valutazione di rilevanza - secondo il

quale l'efficacia della norma di sanatoria impugnata non

incontrerebbe il limite - pur desumibile in astratto dai principi

generali - rappresentato dall'esistenza del giudicato sulla

legittimità dei suddetti provvedimenti di diniego, con la

conseguente caducazione, ad ogni effetto, delle sospensive concesse;

che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge

19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di

ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

del Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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