Ordinanza n. 132/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
università e di ricerca scientifica e tecnologica) promossi con
quattro ordinanze emesse il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 593, 594, 595 e
857 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 33 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione di Tullio Cataldo Pietro, Caserta
Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;
Udito l'avvocato Gherardo Marone per Tullio Cataldo Pietro,
Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;
Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore
Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
quattro ordinanze, di contenuto sostanzialmente analogo, emesse il
7 marzo 2001 e depositate il 14 maggio 2001, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica), nella parte in cui prevedendo che è
legittimamente conseguita l'idoneità alla nomina a professore
associato dai tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo
periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio
al 1 agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di
idoneità, per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di
atti preclusivi alla partecipazione, emesse dal giudice
amministrativo, li abbiano superati - "non contempla, tra i
destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari
con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso";
che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che i
ricorrenti medici interni universitari con compiti assistenziali
avevano a suo tempo fatto istanza di partecipazione alla seconda
tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986, che aveva
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo,
numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, comma
primo, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplavano i medici
interni universitari tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di
idoneità;
che gli stessi ricorrenti avevano successivamente impugnato
dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di rigetto delle
suddette istanze, ottenendo provvedimenti di sospensiva, in forza dei
quali avevano partecipato ai giudizi di idoneità, superandoli;
che le suddette impugnative erano state tuttavia respinte nel
merito, con sentenze passate in giudicato;
che nei giudizi a quibus - aventi ad oggetto l'impugnativa di
provvedimenti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento
dell'idoneità a professore associato - i suddetti ricorrenti
invocano l'applicazione della norma di sanatoria di cui al citato
art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
che tale norma sarebbe tuttavia - secondo il giudice a quo -
inapplicabile nella specie, essendo riferita esclusivamente alla
categoria dei tecnici laureati;
che peraltro la norma stessa, proprio in quanto trascura di
includere tra i destinatari del beneficio i medici interni
universitari nominati per concorso pubblico, sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza, essendo le
due categorie - ad avviso del rimettente - pienamente assimilabili ai
fini della partecipazione ai giudizi di idoneità, secondo quanto
affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 89 del 1986;
che si sono costituiti nei giudizi i quattro ricorrenti, con
memorie di identico contenuto, concludendo per l'accoglimento della
questione di legittimità costituzionale.
Considerato, preliminarmente, che i quattro giudizi, avendo ad
oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere
congiuntamente decisi;
che il rimettente, pur dando atto dell'intervenuto rigetto
nel merito, con sentenze passate in giudicato, delle impugnative
proposte dai ricorrenti avverso i provvedimenti con i quali erano
state respinte le loro istanze di partecipazione ai giudizi di
idoneità, omette qualsiasi motivazione a sostegno dell'implicito
assunto decisivo ai fini della valutazione di rilevanza - secondo il
quale l'efficacia della norma di sanatoria impugnata non
incontrerebbe il limite - pur desumibile in astratto dai principi
generali - rappresentato dall'esistenza del giudicato sulla
legittimità dei suddetti provvedimenti di diniego, con la
conseguente caducazione, ad ogni effetto, delle sospensive concesse;
che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge
19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di
ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte