Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge

della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, in relazione

all'art. 18, primo comma, della stessa legge (T.U. delle leggi

regionali per la elezione del Consiglio regionale), promosso con

ordinanza emessa il 7 maggio 1994 dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Trento nel procedimento penale a

carico di Nanci Elena, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1994

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale

del Trentino-Alto Adige;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Trento ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Trentino-Alto

Adige 8 agosto 1983, n. 7, nella parte in cui, in riferimento

all'illecito costituito dalla sottoscrizione di più liste di

candidati alla elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto

Adige, richiama, per quanto riguarda le disposizioni penali, le

disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo

unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei

Deputati") anziché quelle - più gravi - previste dalla legge 17

febbraio 1968, n. 108 "Norme per l'elezione dei Consigli regionali

delle Regioni a statuto normale"), da ritenersi più aderenti, o

comunque maggiormente omogenee, alle fattispecie di reato sottoposte

al suo esame;

che, ad avviso del remittente, la norma impugnata eccede i

limiti alla potestà legislativa regionale previsti dagli artt. 4 e

23 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), confliggendo con il principio della

riserva di legge statale in materia penale, e determinando, altresì,

in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una disciplina più

favorevole nella Regione, rispetto al resto del territorio nazionale,

in ordine al reato costituito dalla sottoscrizione di più liste di

candidati alle elezioni del Consiglio regionale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale del Trentino-Alto Adige, concludendo per

l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione;

Considerato che il petitum della questione, così come sollevata

dal giudice remittente, è chiaramente volto a rendere più gravi,

mediante un intervento di questa Corte, le sanzioni previste per il

reato costituito dalla sottoscrizione di più liste di candidati alla

elezione del Consiglio regionale;

che una siffatta pronuncia va al di là dei poteri spettanti a

questa Corte, essendole preclusa dal fondamentale ed inderogabile

principio di stretta legalità dei reati e delle pene, il quale vieta

qualsiasi intervento volto all'aggravamento di una pena prevista in

astratto dal legislatore (v. sent. 3 marzo 1988, n. 249);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione

Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, in relazione all'art. 18,

primo comma, della stessa legge (T.U. delle leggi regionali per la

elezione del Consiglio regionale), sollevata, in riferimento all'

art. 3 della Costituzione, ed agli artt. 4 e 23

dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Trento, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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