Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti) promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1977

dal Pretore di Bergamo, nel procedimento civile vertente tra Cortinovis

Filippo e Bergamelli Luigina, iscritta al n. 290 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del

27 luglio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza e nel procedimento civile di cui

all'epigrafe, il pretore di Bergamo sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990 in relazione

all'art. 24, comma primo e secondo, Cost., in quanto riteneva che

l'onere, previsto dalla norma, a carico dell'attore danneggiato (che

intenti l'azione risarcitoria nei confronti del responsabile civile) di

dimostrare di avere richiesto il risarcimento, sessanta giorni prima,

all'assicuratore, comporti altresì la dimostrazione che si tratti

effettivamente dell'assicuratore del responsabile civile convenuto,

che siffatta dimostrazione incomberebbe quand'anche il responsabile

civile si fosse costituito e avesse, implicitamente o esplicitamente,

riconosciuto che l'assicuratore destinatario della richiesta è

effettivamente il suo assicuratore: e ciò in quanto, quest'ultimo

essendo estraneo al processo, il detto riconoscimento non avrebbe alcun

effetto nei suoi confronti,

che, perciò, un siffatto onere costituirebbe per il danneggiato un

tale aggravio "da vanificare o compromettere di fatto la possibilità

di agire in giudizio",

che ha svolto intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che la questione

sia dichiarata irrilevante o infondata.

Udito in camera di consiglio il Relatore, prof. Ettore Gallo.

Considerato che, nonostante il responsabile civile costituito nulla

abbia eccepito sulla proponibilità della domanda, non per questo,

tuttavia, la questione resta priva di rilevanza, proprio per le ragioni

indotte dal Pretore e più sopra riportate,

che, però, la questione appare infondata, sia perché questa Corte

ha già avvertito che "sono costituzionalmente legittime le questioni

di legge che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso o l'eccesso

nell'esercizio del diritto" o "a salvaguardare interessi generali che

con tale diritto sostanzialmente non contrastano" (vedi sentenze 14

giugno 1973 n. 97; 14 febbraio 1973 n. 24; n. 57 del 1972; n. 130 del

1970, nonché le ord. 59/1974 e 19/1975), sia perché l'apparente

diverso profilo prospettato dal pretore si sostanzia in realtà in

qualche ulteriore difficoltà di fatto che può essere facilmente

superata provocando dal magistrato l'ordine di esibizione della polizza

a carico del responsabile civile, nella specie costituito e nulla

opponente,

che, perciò e in ogni caso, non si tratta affatto di onere tale da

vanificare o pregiudicare la possibilità di agire in giudizio, né da

indebolire la validità dei principi sul punto reiteramente affermati

dalla citata giurisprudenza di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Pretore di Bergamo, con ordinanza 25

aprile 1977, in ordine all'art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990 per

contrasto coll'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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