Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sollevato, con ricorso depositato il 3 dicembre 1998 ed iscritto al

n. 104 del registro ammissibilità conflitti, dal deputato al

Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale di

Caltanissetta, prima sezione penale.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del

Parlamento, espone d'essere stato querelato per il reato di

diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una

trasmissione televisiva in ordine a taluni effetti prodotti dall'"uso

distorto di mezzi di diffusione di notizie";

che, secondo il ricorrente, il processo penale instaurato a suo

carico per il suindicato reato vulnera le norme della Costituzione

che rispettivamente garantiscono la libertà di pensiero, l'esercizio

del diritto di difesa, pongono il principio secondo il quale nessuno

può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge,

definiscono le funzioni dei membri del Parlamento e stabiliscono che

essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse

nell'esercizio di dette funzioni (artt. 21, 24, 25, 67 e 68 della

Costituzione);

che, secondo l'istante, sussiste la "legittimazione del membro

del Parlamento a richiedere il giudizio della Corte su di un

conflitto ex art. 134 della Costituzione" e, quindi, egli chiede che

la Corte dichiari che, "con i comportamenti denunciati, i funzionari

dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti il

Tribunale di Caltanissetta, sezione prima penale" "hanno avviato un

conflitto contro il Parlamento".

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata

preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se

il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della

materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua

competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi

stabiliti dal medesimo art. 37;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art.

68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di

appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un

membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni

parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata,

l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di

valutare incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione, ferma

restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il

riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante

gli ordinari mezzi di impugnazione (ex plurimis ord. n. 446 del 1998;

sentenze n. 265 del 1997; n. 1150 del 1998);

che, ancora secondo detto orientamento giurisprudenziale, la

Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire soltanto a

posteriori quando risulti una divergenza tra la valutazione della

Camera di appartenenza e quella dell'autorità giudiziaria;

che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni

tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti

prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei

deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni

espresse dal ricorrente stesso e per le quali è stato iniziato il

procedimento penale in oggetto;

che, conseguentemente, non può ritenersi vi sia materia di un

conflitto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

per difetto del requisito oggettivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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