Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con

ordinanza emessa il 20 marzo 1970 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Bedetti Furio, iscritta al n. 313 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n.286 dell'11 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di

Milano ha sollevato, come rilevante e non manifestamente infondata, una

questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 1 della

legge 30 aprile 1962, n. 283, contenente norme sulla "disciplina

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e

delle bevande";

che la predetta disposizione è stata denunziata, in riferimento

all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui

essa, per l'attività di prelievo dei campioni e per la prima analisi

delle sostanze alimentari esclude l'applicazione degli artt. 390, 304

bis, ter e quater del codice di procedura penale.

Considerato che la questione così formulata venne già ritenuta

non fondata da questa Corte con la sentenza n. 149 del 1969;

che ad avviso del giudice a quo l'interesse del soggetto a disporre

di adeguate garanzie difensive non sussiste solo a partire dal momento

in cui egli diventa indiziato di reato, ma sussiste, parimenti, in

relazione ad operazioni logicamente predisposte all'acquisizione degli

indizi;

che tale argomentazione non giustifica una decisione diversa da

quella adottata nella citata sentenza, giacché la Corte con

giurisprudenza oramai costante ha interpretato l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione nel senso che il "procedimento" in

riferimento al quale deve essere assicurato il diritto di difesa

presuppone che sia sorto un indizio di reato e che tale indizio si sia

soggettivizzato nei confronti di una determinata persona;

che non ci sono motivi per una diversa e più estensiva

interpretazione della norma costituzionale di raffronto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale - già decisa con la sentenza n. 149 del 1969 -

dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ("disciplina igienica

della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle

bevande"), sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la

predetta disposizione esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis,

ter e quater del codice di procedura penale nella fase del prelievo dei

campioni e della prima analisi delle sostanze alimentari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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