Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1986

Altra decisione · depositata il 23/05/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5d.l. 678/1981
  • art. 5legge 168/1981
  • art. 1legge 168/1981

citata

  • art. 34legge 331/1981
  • art. 1legge 474/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5

d.l. 26 novembre 1981, n. 678 (Blocco degli organici delle unità

sanitarie locali), convertito in legge 26 gennaio 1982 n. 12, 1,

penultimo comma, d.l. 30 aprile 1981, n. 168 (Misure urgenti in materia

di assistenza sanitaria) convertito in legge 27 giugno 1981, n. 331 e

34, comma primo, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti

per il settore della finanza locale per l'anno 1983), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1982 dal Tribunale di Firenze nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Amministrazione del Tesoro e

Levorato Mario ed altri, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1982

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'anno

1982;

2) ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Consiglio di Stato - Sez.

VI giurisdizionale sul ricorso proposto da Centore Carmela contro il

Ministero del Tesoro, iscritta al n. 997 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno

1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che I) con ordinanza emessa in grado di appello il 9 marzo

1982 (comunicata il 26 marzo e notificata il 28 aprile; pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 novembre 1982 e iscritta al n.

443 R.O. 1982) il Tribunale di Firenze ha sollevato, in relazione

all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

("La sospensione dei termini sostanziali e processuali disposta fino al

30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30

aprile 1981, n. 168, conv., con modificazioni, nella legge 27 giugno

1981, n. 331, è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 1982") d.l.

26 novembre 1981, n. 678 (Blocco degli organici delle unità sanitarie

locali), conv., con l. 26 gennaio 1982, n. 12, ed ha disposto la

sospensione degli atti del giudizio in corso e la immediata

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, avanti la quale né

l'Amministrazione del Tesoro né Levorato Mario ed altri, parti nel

giudizio a quo, si sono costituiti, ma ha spiegato intervento per il

Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura Generale dello Stato

argomentando, con atto depositato il 14 dicembre 1982, per la

declaratoria d'inammissibilità e, in ipotesi, d'infondatezza della

proposta questione; II) con ordinanza emessa il 25 marzo 1983

(notificata il 7 e comunicata il 17 del successivo novembre; pubblicata

al n. 95 G. U. del 4 aprile 1984 e iscritta al n. 997 R.O. 1983) sul

ricorso proposto da Centore Carmela contro il Min. Tesoro-Ufficio

Liquidazioni Ente per la Cassa Mutua Coltivatori diretti di Caserta per

l'annullamento della sent. 10 giugno 1981 n. 634 del T.A.R. Campania,

il Cons. Stato - Sez. VI giurisd. ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 pen. co. ("Tutti i

termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici

relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di

liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino

al 30 settembre 1981") d.l. 30 aprile 1981, n. 168 (Misure urgenti in

materia di assistenza sanitaria), conv. con l. 27 giugno 1981 n. 331,

e, quindi, dell'art. 34 comma primo ("Il termine del 31 dicembre 1982,

di cui all'articolo 1 del decreto - legge 27 luglio 1982, n. 474

convertito nella legge 9 settembre 1982, n. 674, è prorogato al 30

giugno 1983") d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per

il settore della finanza locale per l'anno 1983), conv. con l. 26

aprile 1983, n. 131, ha sospeso il giudizio in corso e ha disposto la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, avanti la quale non

si sono costituite le parti del giudizio a quo ma ha spiegato

intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura

Generale dello Stato argomentando, con atto depositato il 17 aprile

1984, per la declaratoria, per quanto di ragione, di inammissibilità

per irrilevanza e, comunque, di infondatezza della proposta questione;

III) nell'adunanza in camera di consiglio del 7 maggio 1986, alla quale

era stato disposto il rinvio dalla adunanza del 23 aprile 1986, il

giudice Andrioli ha svolto congiuntamente relazione sui due incidenti.

Considerato che, non essendo stati ulteriormente prorogati né il

termine del 31 marzo 1982, di cui all'art. 5 d.l. 678/1981, sospettato

d'incostituzionalità con l'ord. 9 marzo 1982 del Tribunale di Firenze

(n. 443 R.O. 1982), né il termine del 30 giugno 1983, di cui all'art.

34 comma primo d.l. 55/1983, sospettato di incostituzionalità con

l'ord. 25 marzo 1983 del Cons. Stato, Sez. VI giurisd. (n. 997 RO.

1983), la ratio delle ordinanze, con cui si è lamentata la reiterata

proroga di tali termini, merita il riesame dei giudici a quibus i quali

in effetti rilevano - come si legge nella citata ordinanza del

Consiglio di Stato - che "la iniziale ragionevolezza di una generale ed

indiscriminata sospensione dei termini" in questione, "per effetto

delle proroghe successive si è progressivamente affievolita" tanto da

veder compromessa la "continuità della funzione giurisdizionale"; e

che, pertanto, è d'uopo restituire gli atti perché i giudici stessi

decidano ex informata conscientia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 443/1982 e 997/1983, ordina

la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze e al Cons. di Stato,

Sez. VI giurisd.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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