Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 15legge 474/1957

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15

della legge 2 luglio 1957, n. 474 (disposizioni per la prevenzione e la

repressione delle frodi nel settore degli olii minerali), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 febbraio 1978 dalla Corte di cassazione

sui ricorsi proposti da Xodo Giovanni ed altro, iscritta al n. 637 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979;

2) ordinanza emessa il 22 aprile 1977 dal tribunale di Lecce nel

procedimento penale a carico di Borrega Salvatore ed altri, iscritta al

n. 664 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979;

3) ordinanza emessa il 20 marzo 1979 dal tribunale di Piacenza nel

procedimento penale a carico di Callegari Domenico, iscritta al n. 377

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 189 dell'11 luglio 1979;

4) ordinanza emessa il 6 febbraio 1979 dalla Corte di appello di

Torino nel procedimento penale a carico di Barcotti Livio ed altro,

iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.

Visto l'atto di costituzione di Callegari Domenico nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con le quattro ordinanze menzionate in epigrafe è

stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15

della legge 2 luglio 1957, n. 474, con cui viene punito con la

medesima pena della reclusione e della multa proporzionale al tributo

evaso tanto chi trasporti olii minerali combustibili per i quali il

tributo sia stato assolto all'origine senza il certificato di

provenienza quanto chi trasporti, senza il certificato, combustibili

per i quali il tributo non sia stato assolto, in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

che avanti la Corte si è costituito il solo Callegari con atto

depositato il 9 aprile 1979, ed ha spiegato intervento la Presidenza

del Consiglio dei ministri mediante atti rispettivamente depositati il

25 luglio 1978, il 22 settembre 1977 (rectius 1978), e il 9 e 17 aprile

1979, in cui l'Avvocatura generale ha concluso per la infondatezza

della proposta questione di legittimità;

che con sentenza 24 maggio 1979 n. 30 la proposta questione è

stata giudicata non fondata, né sono esposti nelle quattro ordinanze

argomenti diversi da quelli disattesi dalla Corte;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità

dell'art. 15 legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata con le ordinanze in

epigrafe dalla Corte di cassazione, dai tribunali di Lecce e di

Piacenza e dalla Corte d'appello di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRI A - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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